1. L'articolo 280 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 280. - (Rimessione in liberta' disposta nell'istruzione sommaria). - Nell'istruzione sommaria la rimessione in liberta' e' disposta con decreto motivato dal pubblico ministero prima della richiesta di citazione ovvero dal pretore nei procedimenti di sua competenza. Nei procedimenti di competenza del tribunale o della Corte di assise il provvedimento continua ad avere effetto anche se l'istruzione sommaria e' trasformata in formale. Se il pubblico ministero o il pretore non ritengono di accogliere la domanda di rimessione in liberta', trasmettono gli atti con le richieste al giudice istruttore, che provvede a norma dell'articolo 279".

Testo vigente dal 10 agosto 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-08-05;330~art41 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari