Corte costituzionale

Ordinanza n. 265/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/06/1995 · relatore Vincenzo Caianello

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis del

decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di

asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari

e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già

presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, promossi con ordinanze emesse il

16 novembre 1994 e il 23 novembre 1994 dal Pretore di Caserta,

sezione distaccata di Marcianise, il 10 dicembre 1994 dal giudice per

le indagini preliminari presso la Pretura di Firenze e il 14 dicembre

1994 dal Pretore di Caserta, sezione distaccata di Marcianise (n. 2

ordinanze), iscritte rispettivamente ai nn. 23, 68, 78, 126 e 127 del

registro ordinanze 1995 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 5, 7, 8, 11, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che con quattro ordinanze di identico contenuto, emesse

il 16 e 23 novembre 1994 e - due - il 14 dicembre 1994, nel corso di

distinti procedimenti penali a carico di cittadini extracomunitari,

il Pretore di Caserta - sezione distaccata di Marcianise - ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis,

comma primo, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme

urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei

cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini

extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato),

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,

introdotto dall'art. 8, comma secondo, del decreto-legge 14 giugno

1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario,

nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui

detto articolo punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni, lo

straniero espulso che "non si adopera per ottenere dalla competente

autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di

viaggio occorrente", in riferimento agli articoli 24, secondo comma,

e 25, secondo comma, della Costituzione;

che con ordinanza del 10 dicembre 1994 il giudice per le

indagini preliminari presso la Pretura di Firenze ha sollevato, nel

corso di un procedimento per la convalida di arresto di polizia

giudiziaria, questione di legittimità costituzionale del richiamato

art. 7-bis del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n.

39 del 1990, nella parte sopra specificata ed in quanto consente

l'arresto anche fuori dei casi di flagranza nonché consente di

disporre una misura coercitiva anche al di fuori dei limiti di cui

all'art. 280 del codice di procedura penale, in riferimento all'art.

13, terzo comma, della Costituzione;

che nel giudizio promosso con l'ordinanza del 16 novembre 1994

del Pretore di Caserta è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo una declaratoria di inammissibilità o di non

fondatezza della questione;

Considerato che le ordinanze sollevano questioni analoghe e

riferite alla medesima norma, e che quindi i relativi giudizi vanno

riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 34 del 1995, successiva alla

pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale dell'art. 7-bis, comma primo, del

decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dal

richiamato art. 8, comma secondo, del decreto-legge 14 giugno 1993,

n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n.

296, nella parte in cui punisce con la reclusione da sei mesi a tre

anni lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che

non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o

consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente, e che

pertanto, essendo stata espunta dall'ordinamento la norma denunziata

(quanto all'ordinanza di rinvio del giudice per le indagini

preliminari presso la Pretura di Firenze, anche quale presupposto

della eventuale convalida dell'arresto o della adozione di misura

cautelare), le relative questioni devono essere dichiarate

manifestamente inammissibili (v., da ultimo, ord. n. 41 del 1995);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, primo

comma, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in

materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini

extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari

ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto

dall'art. 8, secondo comma, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187

(Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché

sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, sollevate, in

riferimento agli articoli 13, terzo comma, 24, secondo comma, e 25,

secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Caserta - sezione

distaccata di Marcianise - e dal giudice per le indagini preliminari

presso la Pretura di Firenze con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:265 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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