Art. 282-bis c.p.p. — Allontanamento dalla casa familiare

Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione puo' prescrivere determinate modalita' di visita. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumita' della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, puo' inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, puo' altresi' ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalita' ed i termini del versamento. Puo' ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se e' revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga un provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli. 290 295 Il provvedimento di cui al comma 3 puo' essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 572, 575, nell'ipotesi di delitto tentato, 582, limitatamente alle ipotesi procedibili d'ufficio o comunque aggravate, 583-quinquies, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-septies.1, 600-septies.2, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612, secondo comma, 612-bis, del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280, con le modalita' di controllo previste dall'articolo 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a ((mille)) metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale caso, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni. Con lo stesso provvedimento che dispone l'allontanamento, il giudice prevede l'applicazione, anche congiunta, di una misura piu' grave qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione delle modalita' di controllo anzidette. Qualora l'organo delegato per l'esecuzione accerti la non fattibilita' tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle predette modalita' di controllo, il giudice impone l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche piu' gravi.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

290

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

295

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 17 dicembre 2025

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 217/2025

    Questione inammissibile
    30 dicembre 2025

    Nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto premature e ipotetiche, le questioni vertenti su norme delle quali il rimettente non sia chiamato a fare applicazione. (Precedenti: S. 217/2019 - mass. 40898; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 259/2016 - 39148).(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Napoli, sez. riesame, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost. – dell’art. 282-bis, comma 6, ultimo periodo, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 12, comma 1, lett. c, n. 3, della legge n. 168 del 2023, nella parte in cui, disciplinando la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, stabilisce che, qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo elettronico, il giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi, senza poterne valutare la necessità in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Le questioni prospettate – peraltro coincidenti con altre già dichiarate non fondate – hanno natura meramente ipotetica ed eventuale, in quanto in sede di decisione sull’appello cautelare il Tribunale non ha il potere di disporre l’applicazione di ulteriori misure, essendogli precluso in questa fase l’accertamento preventivo della praticabilità tecnica del c.d. braccialetto elettronico. Solo successivamente, qualora si accertasse la non fattibilità tecnica dello strumento, la competenza a valutare l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure competerebbe, ai sensi dell’art. 279 cod. proc. pen., al «giudice che procede», che prima dell’inizio dell’azione penale è di regola individuato nel GIP). (Precedente: S. 173/2024 - mass. 46398).

    Art. 282-bis c.p.p. · Art. 12 Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica · Art. 3 cost. · Art. 13 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 17 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 30 novembre 2024 al 17 dicembre 2025. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… 275-bis e con la prescrizione di mantenere una determinata distanza, comunque non inferiore a tolto: cinquecento aggiunto: mille metri, dalla casa familiare e da altri luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art282bis · fonte del testo

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