Corte costituzionale

Sentenza n. 135/1972

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/07/1972 · relatore Enzo Capolozza

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 166 e 198

del codice penale, e degli artt. 274, primo comma, e 488, terzo comma,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16

dicembre 1969 dal tribunale di Torino nel procedimento di esecuzione

penale a carico di Strillaci Canio, iscritta al n. 264 del registro

ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 254 del 7 ottobre 1970.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1972 il Giudice relatore

Enzo Capalozza;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso di un incidente di esecuzione proposto da Canio Strillaci

avverso l'avviso di pagamento ed il precetto, notificatigli dalla

cancelleria del tribunale di Torino, per il recupero delle spese di

mantenimento in carcere durante la sua custodia preventiva, sebbene la

sentenza, con la quale era stato condannato, fosse stata

condizionalmente sospesa, detto tribunale, con ordinanza del 16

dicembre 1969, ha sollevato questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 166 e 198 del codice penale, nonché

degli artt. 274, primo comma, e 488, terzo comma, del codice di

procedura penale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

L'imposizione dell'obbligo patrimoniale per il mantenimento in

carcere a carico di chi sia stato condannato a pena detentiva

condizionalmente sospesa, dopo la sua custodia preventiva, darebbe

luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto a chi,

pur avendo subito analoga condanna, non venne assoggettato ad una

misura facoltativa di restrizione della libertà personale (artt. 236 e

254 cod. proc. pen.), o ebbe a trovarsi in una delle condizioni di cui

agli artt. 245 cpv., 247 e 259 del codice di procedura penale.

La sentenza che concede la sospensione condizionale della pena, ad

avviso del tribunale, comporterebbe il riconoscimento

dell'insussistenza ex tunc degli elementi posti a base della custodia

preventiva. E sarebbe, pertanto, ingiusto che l'obbligo di pagare le

spese di mantenimento in carcere non sia procrastinato al momento

dell'eventuale revoca della sospensione della pena.

Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata costituzione

della parte privata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto chiedendo che la

questione sia dichiarata non fondata.

Dopo aver osservato che, non esistendo alcuna norma costituzionale

che disponga la gratuità della prestazione del servizio giudiziario,

le relative spese devono essere sopportate dal condannato che le abbia

rese necessarie, l'Avvocatura fa presente che il vigente codice ha

statuito il diritto dello Stato al rimborso delle spese per il

mantenimento in carcere del condannato, in quanto conseguenze dannose

del fatto illecito penale.

Deduce, poi, che l'estinzione del reato, subordinata al decorso del

termine di sospensione condizionale della pena, non importa

l'estinzione dell'obbligo di pagare le spese di mantenimento

carcerario, essendo questo una sanzione civile e non una pena

accessoria che segue la sorte di quella principale.

Osserva, infine, che la differenza di trattamento, denunziata

nell'ordinanza, troverebbe la sua giustificazione nella diversità di

situazioni nelle quali, rispettivamente, versa chi, avendo subito una

detenzione preventiva, è stato mantenuto in carcere e chi, invece,

essendo rimasto in libertà, ha provveduto per suo conto al proprio

mantenimento. Considerato in diritto :

1. - Il tribunale di Torino ha prospettato il dubbio di

costituzionalità del combinato disposto degli artt. 166 e 198 del

codice penale, nonché degli artt. 274, primo comma, e 488, terzo

comma, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, perché l'imposizione dell'obbligo di pagamento allo

Stato delle spese di mantenimento in carcere a carico di chi, dopo la

sua custodia preventiva, sia stato condannato a pena detentiva

condizionalmente sospesa, concreterebbe una ingiustificata disparità

di trattamento rispetto a chi, non sottoposto a carcerazione

preventiva, sia stato poi colpito da condanna con pena condizionalmente

sospesa.

2. - La questione non è fondata.

L'istituto della carcerazione preventiva (sulla cui legittimità

questa Corte ha avuto occasione di pronunziarsi con sentenza n. 64 del

1970) e quello della sospensione condizionale della pena sono basati su

criteri e sono diretti a scopi diversi ed autonomi.

La carcerazione preventiva si inserisce nel processo; la

sospensione condizionale, invece, a ammessa soltanto se, avuto riguardo

alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il

colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati" (art. 164, primo

comma, cod. pen.), attiene alla natura e alle finalità della pena nel

suo aspetto rieducativo e, insieme, intimidatorio. La sospensione è

rieducativa, perché confida più nella libertà controllata che nel

carcere per la riqualificazione e l'emenda del reo; è intimidatoria,

perché, qualora sopraggiungano fatti che la legge tassativamente

prevede come incompatibili col ravvedimento del colpevole - cioè

qualora il periodo de bene vivendo non decorra utilmente - il

condannato perde il diritto alla libertà condizionale, sconta, di

regola, la pena per il precedente e per il successivo reato (art. 168

cod. pen.) e viene, comunque, pur se il nuovo reato sia commesso dopo

il periodo di prova, escluso dalla reiterazione del beneficio (art.

164, quarto comma, cod. pen., con i temperamenti di cui al quinto

comma, aggiunto dall'art. 1 della legge 24 aprile 1962, n. 191, e con

le modifiche discendenti dalla sentenza n. 86 del 1970 di questa Corte;

per il reato anteriormente commesso, vedasi la sentenza n. 73 del

1971).

Gli effetti sospensivi della esecuzione della pena si protraggono

per il lasso di tempo che il legislatore ha stabilito a prova

dell'effettivo ravvedimento del condannato: e la fase di pendenza si

chiude con quella particolare estinzione, prevista dall'art. 167 cod.

pen. (Rel. Guard. al codice penale, parte I, pag. 218 dell'ed.

ufficiale), oppure con la ripresa dell'attività esecutiva sospesa, a

seconda che, rispettivamente, l'esperimento siasi felicemente concluso

o sia fallito; mentre gli obblighi civili verso lo Stato per le spese

di mantenimento in carcere, sofferto anche in via preventiva, rimangono

indenni.

È chiaro che le due situazioni si pongono su piani del tutto

distinti, che sfuggono ad ogni confronto tra loro e ad ogni rapporto

rispetto all'art. 3 della Costituzione.

Non si vede come possa accreditarsi l'assunto di una diversità di

trattamento tra coloro che, condannati e trattenuti in carcere dopo

essere stati legittimamente sottoposti alla misura della carcerazione

preventiva, e coloro che, egualmente condannati dopo un periodo di

carcerazione preventiva, abbiano ottenuto dalla discrezionalità del

giudice il rilevante vantaggio della sospensione della (residua) pena

irrogata e della (condizionata) aspettativa dell'ulteriore vantaggio

che può realizzarsi col compimento del periodo di prova, per il fatto

che sia gli uni che gli altri vengano chiamati a soddisfare

l'obbligazione civilistica derivante dal reato (art. 198 cod. pen.;

artt. 274, primo comma, e 488, terzo comma, cod. proc. pen.; si vedano

anche gli artt. 188 cod. pen. e 612 cod. proc. pen.), che, a mente

dell'art. 166 cod. pen., esula dalla sospensione condizionale.

3. - Né può ravvisarsi ingiustificata disparità di trattamento

tra chi sia stato condannato a pena condizionalmente sospesa, dopo la

custodia preventiva, e chi abbia subito la condanna senza che fosse

stata adottata tale cautela processuale. Questa, infatti, come si è

accennato sopra, risponde a una sua ratio, vuole soddisfare concrete

esigenze del processo ed è subordinata alla sussistenza di particolari

situazioni oggettivamente e soggettivamente diverse da quelle che

inducono a non assicurare la restrizione in carcere dell'indiziato o

dell'imputato.

Quella del pagamento delle spese di mantenimento in carcere è

un'obbligazione, che, scaturendo direttamente dalla concomitanza della

carcerazione e della condanna, non dipende affatto - come vorrebbe il

tribunale di Torino - dall'eventuale revoca della sospensione

condizionale (art. 168 cod. pen.) che al condannato fosse stata

concessa.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del combinato disposto degli artt. 166 e 198 del codice penale, nonché

degli artt. 274, primo comma, e 488, terzo comma, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO

BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE

MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO

CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1972:135 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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