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I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la esistenza di un segreto di Stato. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1988 al 12 ottobre 2007

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 461/1990

    Ha colpito questo articolo
    16 ottobre 1990

    Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 169, ultimo comma, 175 e 202, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui prevede che la notificazione nelle forme stabilite dall'art. 169, ultimo comma, dell'impugnazione di una sentenza o di un altro provvedimento penale per i soli interessi civili si perfeziona al momento del…

    Art. 169 c.p.p. · Art. 175 c.p.p. · Art. 202 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 546/1990

    Questione inammissibile
    19 dicembre 1990

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 169, ultimo comma, 175 e 202, secondo comma, del codice di procedura penale del 1930, perché già dichiarato illegittimo in parte qua con sentenza n. 461 del 1990, questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con…

    Art. 169 c.p.p. · Art. 175 c.p.p. · Art. 202 c.p.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 1135/1988

    Questione infondata
    22 dicembre 1988

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con ordinanza del 20 ottobre 1986. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988. Il Presidente…

    Art. 202 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (14)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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