[1]La testimonianza scritta e' resa su di un modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministro della giustizia, che individua anche le istruzioni per la sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio ((o firmato digitalmente)) dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del procedimento e dell'ordinanza di ammissione da parte del giudice procedente, idonei spazi per l'inserimento delle complete generalita' del testimone, dell'indicazione della sua residenza, del suo domicilio e, ove possibile, di un suo recapito telefonico. Deve altresi' contenere l'ammonimento del testimone ai sensi dell'articolo 251 del codice e la formula del giuramento di cui al medesimo articolo, oltre all'avviso in ordine alla facolta' di astenersi ai sensi degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale, con lo spazio per la sottoscrizione obbligatoria del testimone, nonche' le richieste di cui all'articolo 252, primo comma, del codice, ivi compresa l'indicazione di eventuali rapporti personali con le parti, e la trascrizione dei quesiti ammessi, con l'avvertenza che il testimone deve rendere risposte specifiche e pertinenti a ciascuna domanda e deve altresi' precisare se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto. 59.

[2]((Quando il modulo e' compilato su supporto cartaceo, al termine)) di ogni risposta e' apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone. 59

[3]Le sottoscrizioni ((apposte sul modulo redatto su supporto cartaceo)) devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni e' in ogni caso gratuita nonche' esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto. 59

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

59

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 2009 al 26 novembre 2024. 1 parola tolta, 19 parole aggiunte in 3 capoversi.

… sua compilazione, da notificare unitamente al modello. Il modello, sottoscritto in ogni suo foglio aggiunto: o firmato digitalmente dalla parte che ne ha curato la compilazione, deve contenere, oltre all'indicazione del … se ha avuto conoscenza dei fatti oggetto della testimonianza in modo diretto o indiretto.aggiunto: .

tolto: Alaggiunto: Quando il modulo e' compilato su supporto cartaceo, al termine di ogni risposta e' apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone.

Le sottoscrizioni aggiunto: apposte sul modulo redatto su supporto cartaceo devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. L'autentica delle sottoscrizioni e' in ogni caso gratuita nonche' esente dall'imposta di bollo e da ogni diritto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art103bis · fonte del testo

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