Corte costituzionale

Ordinanza n. 266/1998

Altra decisione · depositata il 15/07/1998 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei

Ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il

tribunale di Bologna - in relazione alla richiesta di rinvio a

giudizio avanzata in data 5 maggio 1998 nei confronti di funzionari

del SISDE e di funzionari di polizia che con essi avevano

collaborato, e basata su fonti di prova incise dal segreto di Stato

opposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 12 della

legge 24 ottobre 1977, n. 801 - con ricorso depositato il 14 luglio

1998 ed iscritto al n. 96 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 15 luglio 1998 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che con ricorso del 10 luglio 1998, depositato il 14

luglio 1998 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato,

previa la necessaria deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta

in data 26 giugno 1998, conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato nei confronti del pubblico ministero, in persona del

Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, in

relazione alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata in data 5

maggio 1998 nei confronti di funzionari del SISDE e di funzionari di

polizia che con essi avevano collaborato, e che si assume basata su

fonti di prova incise dal segreto di Stato opposto dal Presidente del

Consiglio dei Ministri ex art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801

(Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la

sicurezza e disciplina del segreto di Stato);

che il ricorrente premette di aver già sollevato, con ricorso

del 25 novembre 1997, depositato il 26 novembre 1997, conflitto di

attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del pubblico

ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale di Bologna, in relazione ad attività istruttoria svolta

nei confronti di funzionari del SISDE e di polizia, e diretta ad

acquisire elementi di conoscenza su circostanze incise dal segreto di

Stato ritualmente opposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri,

ex art. 12 della legge n. 801 del 1977;

che la Procura - sosteneva il ricorrente - nonostante il segreto

opposto e successivamente confermato dal Presidente del Consiglio dei

Ministri, aveva all'epoca proseguito nelle indagini;

che il ricorrente Presidente del Consiglio si doleva del fatto

che l'attività svolta dalla Procura di Bologna avesse eluso gli

effetti della conferma del segreto di Stato opposto già in sede di

interrogatorio, ricercando e ottenendo "proprio quelle notizie che si

erano volute segretare", e ancora che la divulgazione dei dettagli

tecnico-operativi dell'operazione antiterrorismo de qua avrebbe

potuto esporre i Servizi italiani al rischio di ostracismo

"informativo" da parte degli omologhi servizi stranieri interessati a

problematiche comuni;

che il Presidente del Consiglio, ritenendo che l'attività

istruttoria svolta dalla Procura della Repubblica di Bologna e gli

atti istruttori adottati esorbitassero dal potere di indagine in

presenza dell'opposizione del segreto di Stato, aveva lamentato la

lesione della propria sfera di attribuzioni, come delimitata dagli

artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95 e 126 della Costituzione, e con riguardo

agli artt. 12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché agli

artt. 202, 256 e 362 del codice di procedura penale;

che la Corte costituzionale, con ordinanza n. 426 del 1997 aveva

dichiarato ammissibile il conflitto proposto;

che, successivamente, con sentenza n. 110 del 1998, la medesima

Corte aveva dichiarato non spettare al pubblico ministero, in persona

del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, né

acquisire, né utilizzare, sotto alcun profilo, direttamente o

indirettamente, atti o documenti sui quali era stato legalmente

opposto e confermato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il

segreto di Stato, né trarne comunque occasione di indagine ai fini

del promovimento dell'azione penale, e conseguentemente aveva

annullato gli atti di indagine compiuti sulla base di fonti di prova

coperte dal segreto di Stato, nonché la sopravvenuta richiesta di

rinvio a giudizio;

che a seguito di tale sentenza, il Procuratore della Repubblica

presso il tribunale di Bologna, al quale gli atti erano stati

restituiti dal giudice per le indagini preliminari, reiterava la

richiesta di rinvio a giudizio;

che, secondo quanto si afferma dall'odierno ricorrente, il

Procuratore della Repubblica di Bologna si sarebbe limitato ad

eliminare dalla richiesta stessa di rinvio a giudizio i riferimenti

ai documenti trasmessi dalla questura di Bologna;

che tale nuova richiesta di rinvio a giudizio, non ottemperando

alla sentenza della Corte ed anzi eludendone il disposto,

riproporrebbe l'esorbitanza dai poteri propri del Procuratore della

Repubblica già censurata;

che, appunto in relazione a ciò, il Presidente del Consiglio dei

Ministri, previa la prescritta deliberazione assunta il 26 giugno

1998 dal Consiglio dei Ministri, ha proposto nuovo conflitto di

attribuzione, deducendo violazione degli artt. 1, 5, 52, 87, 94, 95 e

126 della Costituzione, con riguardo agli artt. 12 e 16 della legge

24 ottobre 1977, n. 801, nonché agli artt. 202, 256 e 362 del codice

di procedura penale, per sentire dichiarare che non spetta al

pubblico ministero di avvalersi per una richiesta di rinvio a

giudizio di atti di indagine compiuti sulla base di fonti di prova

coperte dal segreto di Stato e comunque già annullati dalla Corte,

con il conseguente annullamento della richiesta di rinvio a giudizio

del 5 maggio 1998.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte

costituzionale è chiamata a deliberare senza contraddittorio in

ordine all'ammissibilità del conflitto di attribuzione, sotto il

profilo della sussistenza della "materia di un conflitto la cui

risoluzione spetti alla sua competenza", restando impregiudicata ogni

ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che, come già affermato nell'ordinanza n. 426 del 1997, il

Presidente del Consiglio dei Ministri è legittimato a sollevare il

conflitto, in quanto organo competente a dichiarare definitivamente

la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela,

apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, alla

stregua delle norme costituzionali che ne delimitano le attribuzioni

(sentenza n. 86 del 1977);

che anche la legittimazione del Procuratore della Repubblica

presso il tribunale di Bologna a resistere nel conflitto deve essere

riconosciuta, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte che

riconosce al pubblico ministero la legittimazione ad essere parte di

conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto, ai sensi

dell'art. 112 della Costituzione, è il titolare diretto ed esclusivo

dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio

dell'azione penale (ordinanza n. 269 del 1996; sentenze n. 420 del

1995, e nn. 464, 463 e 462 del 1993);

che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, è lamentata dal

ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite

(v. sentenza n. 86 del 1977);

che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e

"le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del

Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della

presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri,

ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

di Bologna, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 15 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1998:266 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari