Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attivita' e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all'integrita' della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. Le informazioni, i documenti, gli atti, le attivita', le cose e i luoghi coperti da segreto di Stato sono posti a conoscenza esclusivamente dei soggetti e delle autorita' chiamati a svolgere rispetto ad essi funzioni essenziali, nei limiti e nelle parti indispensabili per l'assolvimento dei rispettivi compiti e il raggiungimento dei fini rispettivamente fissati. Tutti gli atti riguardanti il segreto di Stato devono essere conservati con accorgimenti atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione. Sono coperti dal segreto di Stato le informazioni, i documenti, gli atti, le attivita', le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di fuori degli ambiti e delle sedi autorizzate, sia tale da ledere gravemente le finalita' di cui al comma 1. Il vincolo derivante dal segreto di Stato e' apposto e, ove possibile, annotato, su espressa disposizione del Presidente del Consiglio dei ministri, sugli atti, documenti o cose che ne sono oggetto, anche se acquisiti all'estero. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio dei ministri individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge, chiunque vi abbia interesse puo' richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attivita', alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato. Entro trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio dei ministri consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato, trasmesso senza ritardo al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, dispone una o piu' proroghe del vincolo. La durata complessiva del vincolo del segreto di Stato non puo' essere superiore a trenta anni. Il Presidente del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal decorso dei termini di cui ai commi 7 e 8, dispone la cessazione del vincolo quando sono venute meno le esigenze che ne determinarono l'apposizione. Quando, in base ad accordi internazionali, la sussistenza del segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali, il provvedimento con cui e' disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravita', e a condizione di reciprocita', e' adottato previa intesa con le autorita' estere o internazionali competenti. In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato notizie, documenti o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale o a fatti costituenti i delitti di cui agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale.

Testo vigente dal 13 agosto 2007

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 217/2016

    Parametro
    7 ottobre 2016

    1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dispone: a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Pre…

    Art. 37 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 1 cost. · Art. 5 cost. · Art. 52 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 244/2013

    Parametro
    21 ottobre 2013

    dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Corte d'appello di Milano con l'atto indicato in epigrafe; visto il decreto, in data odierna, del Presidente della Corte costituzionale, con il quale sono ridotti i termini del procedi…

    Art. 37 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 1 Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto · Art. 1 cost. · Art. 5 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 69/2013

    Parametro
    12 aprile 2013

    dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Corte di cassazione e della Corte di appello di Milano con l'atto indicato in epigrafe; dispone: a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinan…

    Art. 37 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 202 c.p.p. · Art. 41 Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto · Art. 1 Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:legge:2007-08-03;124~art39 · fonte del testo

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