Art. 249 c.p.c. — Facoltà d'astensione
Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni ((degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale)) relative alla facolta' d'astensione dei testimoni.
Testo vigente dal 4 luglio 2009
Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni ((degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale)) relative alla facolta' d'astensione dei testimoni.
Testo vigente dal 4 luglio 2009
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 cod. proc. civ. censurato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non consente ai prossimi congiunti di una delle parti del processo civile di astenersi dall'obbligo di testimoniare. Il rimettente pare fondare il proprio dubbio di legittimità costituzionale sulla disparità di trattamento rispetto al processo penale ma si limita ad enunciare il contenuto delle differenti normative, senza dimostrare in che modo le regole dell'un processo debbano, in ossequio al principio di eguaglianza, costituire paradigma normativo anche per l'altro. - Sulle differenze fra processo civile e penale v., citate, ordinanza n. 30/2000 e ordinanze n. 78 e n. 500/2002.
Art. 249 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 351 c.p.p. · Art. 352 c.p.p.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 cod. proc. civ., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 29 Cost., nella parte in cui, nel disciplinare la facoltà di astensione dei testimoni attraverso il rinvio alle norme dettate per il processo penale (artt. 351 e 352 cod. proc. pen., ora da intendere artt. 200, 201 e 202 del nuovo cod. proc. pen.), non richiama anche la facoltà di astensione dei prossimi congiunti, che, nel processo penale, non possono essere obbligati a deporre e devono essere avvertiti della facoltà di astenersi (art. 199 nuovo cod. proc. pen.), in quanto -posto che l'ordinamento, riconoscendo anche in altre particolari situazioni le esigenze di tutela dei diritti della persona, ammette l'esenzione dal dovere di testimoniare quando la deposizione possa incidere su taluni beni costituzionalmente protetti, e considera, nella sua complessiva articolazione, anche la salvaguardia della famiglia, nel rispetto dei doveri di solidarietà che ne derivano; e che lo stesso ordinamento disciplina, poi, casi, estensione e modalità dell'esenzione dal testimoniare, bilanciando i diversi interessi in giuoco, in modo da salvaguardare anche il diritto alla prova, quale strumento del diritto di difesa, ed il processo - la stessa prospettazione della predetta questione di legittimità costituzionale conduce inevitabilmente ad una pronuncia di inammissibilità, in presenza di una pluralità di scelte e di modelli che il legislatore può adottare. - Sent. nn. 248/1974, 35271987, 48/1994, 295/1995, 82 e 175/1996. red.: S. Di Palma
Art. 249 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 24 cost.
Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 249 cod. proc. civ., in relazione all'art. 200 cod. proc. pen., e dell'art. 13 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, Cost., in quanto - premesso che, con riguardo alle professioni forensi, la complessiva disciplina del segreto e della correlativa facoltà di astenersi dal deporre in giudizio su quanto conosciuto in ragione dell'esercizio professionale non è diretta ad assicurare una condizione di privilegio personale a chi esercita una determinata professione, ma è invece destinata a garantire la piena esplicazione del diritto di difesa - la protezione del segreto, riferita a quanto conosciuto in ragione dell'attività forense svolta da chi sia legittimato a compiere atti propri di tale professione, assume carattere oggettivo, e, dunque, non può che estendersi anche a chi, essendo iscritto nei registri dei praticanti a seguito di delibera del Consiglio dell'ordine degli avvocati, adempie agli obblighi della pratica forense presso lo studio del professionista con il quale collabora. Peraltro, tale interpretazione delle disposizioni denunciate, coerente con le finalità che caratterizzano l'esclusione dell'obbligo di deporre, corrisponde ai criteri di bilanciamento, operato dal legislatore, tra dovere di testimoniare in giudizio e dovere di rispetto del segreto professionale da parte di chi adempie al ministero forense. - Sul principio, più volte enunciato dalla Corte, secondo il quale deve essere preferita l'interpretazione compatibile con la Costituzione, v., da ultimo, S. n. 421/1996. red.: G. Leo
Art. 249 c.p.c. · Art. 200 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.
Il mancato richiamo - nell'art. 249 cod. proc. civ. - all'art. 350 cod. proc. pen., concernente il diritto dei prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal testimoniare, non può formare oggetto di pronuncia di illegittimità costituzionale, in quanto le regole poste nei commi secondo, terzo e quarto dello stesso art. 350 non sono estensibili al processo civile; ma, ancorché sussistesse egualmente il sospetto di incostituzionalità del precitato art. 249 cod. proc. civ. la relativa problematica è di competenza del legislatore. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. dell'art. 249 cod. proc. civ., nella parte in cui non fa rientrare i prossimi congiunti della parte tra coloro che possono astenersi dal testimoniare nel processo civile).
Art. 249 c.p.c. · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che questa norma nomina.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 luglio 2009. 3 parole tolte, 4 parole aggiunte.
Si applicano all'audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli tolto: 351 e 352 aggiunto: 200, 201 e 202 del codice di procedura penale relative alla facolta' d'astensione dei testimoni.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art249 · fonte del testo
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