Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1986 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 202, secondo

comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 marzo 1978 dal Tribunale di Rovigo nel

procedimento penale a carico di Bergamini Gaudenzio, iscritta al n. 219

del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 186 del 1978;

2) ordinanza emessa il 24 marzo 1984 dalle Sezioni unite penali

della Corte di cassazione sul ricorso proposto da Perla Stefano,

iscritta al n. 1144 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42- bis del 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1985 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Bergamini Gaudenzio proponeva appello al Tribunale di Rovigo

contro la sentenza del Pretore di Ficarolo nella parte in cui era stato

condannato quale responsabile del delitto di lesioni colpose;

proponeva, altresl', quale parte civile, ricorso per cassazione per i

soli interessi civili avverso la stessa sentenza che aveva anche

assolto Picozzi Vincenzo dal delitto di lesioni colpose gravi in danno

del ricorrente. Il ricorso non veniva, però, notificato al Picozzi nel

termine stabilito dall'art. 202, secondo comma, del codice di procedura

penale.

Il Tribunale di Rovigo, investito, ai sensi dell'art. 514 del

codice di procedura penale, anche della cognizione del ricorso per

cassazione, con ordinanza del 2 marzo 1978 ha denunciato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della

disparità di trattamento rispetto al pubblico ministero,

l'illegittimità "dell'art. 202, secondo comma, c.p.p., nella parte in

cui non dispone che il termine di trenta giorni accordato al p.m.

dall'art. 199-bis c.p.p. si applica anche all'impugnazione della parte

civile per gli interessi civili".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 5 luglio 1978. È

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata non fondata.

Deduce, in primo luogo, l'Avvocatura che la previsione di termini

diversi per la notifica dell'impugnazione del pubblico ministero e per

la notifica dell'impugnazione della parte civile trova razionale

fondamento "nella diversa posizione processuale dei soggetti del

processo penale: " necessario " il pubblico ministero ", non necessaria

" la parte civile". L'"interesse " pubblicistico " che assiste

l'impugnazione del pubblico ministero non può essere in alcun modo

equiparato a quello " privatistico " della parte civile, la cui

impugnazione è diretta esclusivamente alla tutela dei suoi interessi

civili"; stante l'eterogeneità dei termini considerati, sarebbe

impossibile effettuare un raffronto tra l'art. 202 e l'art. 199-bis del

codice di procedura penale.

La previsione di un termine più ampio rispetto a quello stabilito

a favore della parte civile per la notifica dell'impugnazione del

pubblico ministero non potrebbe incorrere nella censura di

irrazionalità, sol che si consideri la opportunità, anche sul piano

pratico, di consentire ad "un ufficio", quale è quello del pubblico

ministero, onerato, tra l'altro, di numerosi incombenti, e non soltanto

di quello relativo ad una particolare impugnazione, di avere margini di

tempo maggiori di quelli concessi ad un singolo che altro incombente

non deve espletare se non quello di provvedere alla notifica delle

impugnazioni per i suoi interessi civili.

2. - Il legale rappresentante di Perla Stefano, parte civile nel

procedimento penale a carico di Cocchi Dante, proponeva appello avverso

la sentenza del Pretore di Bologna che aveva condannato il Cocchi alla

pena di lire centomila di multa ed al risarcimento dei danni in favore

della parte civile costituita.

Il Tribunale di Bologna dichiarava l'inammissibilità dell'appello

per essere la dichiarazione di impugnazione pervenuta all'imputato

oltre il termine stabilito dall'art. 202, secondo comma, del codice di

procedura penale: la sentenza del Pretore era stata pronunciata il 24

novembre 1978; il Perla aveva proposto appello con dichiarazione resa

al cancelliere della Pretura di Bologna il 24 novembre 1978;

l'ufficiale giudiziario aveva spedito il 27 novembre 1978 la

comunicazione dell'avvenuto deposito nella casa comunale della copia

dell'atto da notificare; il plico raccomandato era pervenuto

all'imputato il 30 novembre successivo.

Ricorreva per cassazione il Perla, deducendo che l'inosservanza del

predetto termine non era derivata da inerzia od insufficiente attività

della parte ma da inefficienza del servizio postale.

Le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, con ordinanza

del 24 marzo 1984, hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24,

secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art.

202, secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui,

stando all'indirizzo giurisprudenziale "rigoroso e pur corretto",

"condiviso dalla quasi totalità della dottrina", stabilisce che anche

la notificazione della dichiarazione della impugnazione della parte

civile può ritenersi eseguita soltanto con la consegna del plico al

destinatario.

La vulnerazione del principio di eguaglianza deriverebbe dalla

disparità di trattamento riservata alla parte civile rispetto al

pubblico ministero, il quale, per la notificazione della propria

dichiarazione di gravame, dispone del più lungo termine di trenta

giorni dalla proposizione della dichiarazione, assegnatogli dall'art.

199-bis del codice di procedura penale.

Tale disparità di trattamento apparirebbe "ancora più accentuata"

sotto il profilo dell'art. 24 della Costituzione, "giacché l'esercizio

del diritto di difesa nel processo penale per la parte che si ritiene

lesa nella sfera degli interessi civili è reso inoperoso e svuotato di

ogni contenuto per le frequenti e costantemente ricorrenti. difficoltà

di ordine pratico che si frappongono al perfezionamento del

procedimento di notificazione". Con la norma impugnata il legislatore

avrebbe, infatti, dettato "un comportamento di pronta esecuzione e di

rigoroso adempimento di un termine processuale di difficile e spesso

impossibile realizzazione, sanzionato dalla decadenza, in evidente

contrasto con la realtà fenomenica del suo normale svolgimento, come

si ricava dalla numerosa casistica giudiziaria".

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42-bis del 18 febbraio 1985.

Nel giudizio non vi è stato né intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri né costituzione delle parti private. Considerato in diritto :

1. - Le due ordinanze di rimessione sollevano questioni di

legittimità costituzionale strettamente connesse e, anzi, per un

verso, addirittura coincidenti: i relativi giudizi vanno, quindi,

riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

2. - In entrambi i casi è oggetto di censura l'art. 202, secondo

comma, del codice di procedura penale, là dove prescrive alla parte

che impugna per i soli interessi civili di far notificare, a pena di

decadenza, la dichiarazione di gravame alle altre parti "entro tre

giorni".

Tanto il Tribunale di Rovigo quanto, in data più recente, le

Sezioni unite penali della Corte di cassazione si richiamano all'art. 3

della Costituzione, per la violazione del principio di eguaglianza che

emergerebbe dalla comparazione della norma censurata con l'art. 199-bis

del codice di procedura penale, in forza del quale, usando le parole

delle Sezioni unite penali, "il pubblico ministero, per la

notificazione della propria dichiarazione di gravame, dispone del più

lungo termine di trenta giorni dalla proposizione della dichiarazione

stessa".

L'ordinanza della Corte di cassazione si richiama, inoltre,

all'art. 24 della Costituzione, per la violazione del diritto di difesa

che discenderebbe dalla previsione "di un termine processuale di

difficile e spesso impossibile realizzazione... in evidente contrasto

con la realtà fenomenica nel suo normale svolgimento", come dimostrano

"le frequenti e costantemente ricorrenti difficoltà di ordine pratico

che si frappongono al perfezionamento del procedimento di

notificazione".

3. - Anche se l'inviolabilità del diritto di difesa viene invocata

senza abbandonare l'ottica della disparità di trattamento,

nell'intento anzi di sottolinearne ulteriormente l'incidenza ("Ma

ancora più accentuata si appalesa la disparità di trattamento sotto

il profilo dell'art. 24 della Costituzione"), il senso e la forza

delle argomentazioni svolte consentono di ritenere che siano due le

questioni di legittimità portate al vaglio di questa Corte: l'una

comune alle due ordinanze, l'altra posta soltanto dalle Sezioni unite

penali. Da ciò la necessità di esaminarle separatamente, secondo

l'ordine dei parametri indicati.

4. - La prima questione non è fondata.

Il parallelo che si vorrebbe veder realizzato appieno, e quindi

anche nei riguardi del termine per la notifica della dichiarazione di

gravame, tra l'esercizio del diritto di impugnazione quale disciplinato

nell'art. 202, secondo comma, e l'esercizio del diritto di impugnazione

quale disciplinato nell'art. 199-bis (quasi sul modello di quanto

avveniva all'epoca del codice di procedura penale del 1865 per la sola

"domanda di cassazione": cfr. art. 654, primo comma) mette di fronte

due situazioni che, per più di una ragione, non possono certo dirsi

omogenee: da ciò la non irrazionalità di una disciplina eventualmente

differenziata, come ha puntualmente osservato l'Avvocatura Generale

dello Stato all'atto di intervenire per la Presidenza del Consiglio dei

ministri nel giudizio promosso dal Tribunale di Rovigo.

A parte la diversa matrice delle due norme (l'art. 202, secondo

comma, che, quanto a formulazione, risale al testo emanato nel 1930,

trova diretta e precisa corrispondenza negli artt. 484 e 511 del codice

di procedura penale del 1913, mentre l'art. 199-bis è stato introdotto

con la riforma operata dalla legge 18 giugno 1955, n. 517) e a parte,

di conseguenza, la diversa ratio loro rispettivamente sottesa

(tradizionale formalismo che accompagna l'esercizio delle azioni civili

nel processo penale, da un lato, e recente pieno riconoscimento

dell'esigenza che all'imputato sia data tempestiva notizia dei momenti

salienti relativi all'esercizio dell'azione penale, dall'altro), un

rilievo si presenta decisivo: mentre l'art. 199-bis concerne

un'impugnazione sempre e comunque attinente al rapporto processuale

penale (v. sent. n. 155 del 1974), l'art. 202, secondo comma, riguarda

le impugnazioni attinenti esclusivamente ai rapporti processuali civili

inseriti nel processo penale (azione per le restituzioni o il

risarcimento dei danni nascenti da reato; obbligazione civile per la

multa o per l'ammenda).

Tanto poco la disparità di trattamento della quale si discute è

da mettere in relazione ai soggetti del processo in sé e per sé

considerati che lo stesso art. 202, secondo comma, e non l'art.

199-bis, viene a trovare applicazione nei confronti del pubblico

ministero, allorché quest'ultimo abbia proposto la sola impugnazione

prevista dall'art. 196 del codice di procedura penale: cioè, contro i

capi della sentenza di condanna "riguardanti le istanze proposte a

norma dell'art. 105", dettato per l'"esercizio dell'azione civile da

parte del pubblico ministero nell'interesse di incapaci".

La lamentata disparità non intercorre, dunque, tra parte civile e

pubblico ministero, come vorrebbe il Tribunale di Rovigo, oppure tra

parte privata e pubblico ministero, come vorrebbero le Sezioni unite

penali, ma tra una qualunque "parte", pubblico ministero compreso, "che

impugna per i soli interessi civili" e il pubblico ministero che

impugni in ordine al rapporto processuale penale.

Per tacere di quell'altra differenza, in forza della quale l'art.

199-bis, nel prevedere un termine più lungo, ne fa dipendere

l'osservanza anche dal cancelliere, affidando l'iniziativa per la

notificazione della dichiarazione di gravame presentata dal pubblico

ministero "alle cure del cancelliere che l'ha ricevuta", Così da

inserire un elemento solitamente senza riscontro negli sviluppi del

procedimento di notificazione, completandone la regolamentazione con

l'art. 8 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666.

5. - La seconda questione, per come risulta prospettata, è

inammissibile.

In tanto le Sezioni unite penali si dolgono del fatto che, ai sensi

dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale,

l'esercizio del diritto di difesa "è reso inoperoso e svuotato di ogni

contenuto" in quanto, fra i tre orientamenti delineatisi nella

giurisprudenza della Corte di cassazione circa l'individuazione del

"momento nel quale l'onere della notificazione possa dirsi adempiuto",

esse mostrano di optare per quello, più rigoroso, che ha esclusivo

riguardo "al momento della consegna del plico al destinatario": con la

conseguenza che le "frequenti e costantemente ricorrenti, difficoltà

che si frappongono al perfezionamento del procedimento di

notificazione", se non tempestivamente fronteggiate, finiscono con il

ritorcersi sempre sull'impugnante, anche se del tutto immune da

addebiti sotto il profilo della diligenza. Ovviamente, la lesione del

diritto di difesa Così evidenziata non avrebbe modo di verificarsi,

qualunque fosse l'entità del termine a disposizione, se per

l'impugnante l'onere della notificazione risultasse assolto con la

consegna all'ufficio competente in proposito o se, comunque, non

andasse a scapito dell'impugnante l'inosservanza del termine dipesa da

"negligenza o trascuratezza... ovvero... inefficienza" di pubblici

uffici.

In effetti, qualora sussistessero gli estremi per passare al merito

della questione, non sarebbe agevole disconoscere che la necessità di

espletare un procedimento di notificazione nell'arco di soli tre giorni

comporti l'osservanza di un termine "di difficile e spesso impossibile

realizzazione", rendendo oltretutto addirittura impraticabile lo

strumento della notificazione con il mezzo della posta. D'altro canto,

"secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il diritto di

difesa e di agire in giudizio deve essere regolato dalla legge in modo

da garantirne l'effettività, sicché ove fossero stabiliti termini

Così ristretti da renderne eccessivamente difficile l'esercizio o da

vanificarlo, la relativa normativa dovrebbe esser dichiarata

illegittima" (sent. n. 56 del 1979; v. anche sent. n. 42 del 1981).

Ma, se è chiara la causa petendi da cui muove il dubbio di

legittimità costituzionale formulato in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, non altrettanto può dirsi del petitum, una volta esclusa

(retro, punto 4) la possibilità di addivenire, nell'ambito di un

giudizio di legittimità costituzionale, all'estensione del termine di

cui all'art. 199- bis del codice di procedura penale, il solo ad essere

indicato dal giudice a quo anche dopo l'ampliamento del discorso al

diritto di difesa.

Esclusivamente nel caso che fosse dato di rintracciare un tipo di

epilogo tale da poter essere considerato l'unico concretamente

perseguibile in sede di controllo di costituzionalità e, quindi, non

bisognoso di esplicita indicazione da parte del giudice a quo ai fini

della precisazione del thema decidendum, il silenzio dell'ordinanza di

rimessione non sarebbe di ostacolo ad affrontare il merito della

questione.

Più di una sono, invece, le conclusioni che, nell'intento di

ovviare agli inconvenienti lamentati, potrebbero ipotizzarsi come

oggetto di domanda a questa Corte: dalla caducazione del termine (o,

addirittura, dell'onere che gli si ricollega) all'invalidazione

dell'art. 202, secondo comma, in quanto, sulla base

dell'interpretazione allo stato preferita dalle Sezioni unite penali,

fa dipendere l'adempimento dell'onere della notificazione dalla

consegna del plico al destinatario anziché nelle mani dell'ufficiale

giudiziario, oppure in quanto non prevede la possibilità di escludere

la decadenza allorché il termine sia vanamente decorso per causa non

imputabile all'impugnante. Senza contare che, sotto quest'ultimo

profilo, verrebbe ad evidenziarsi come, in ultima analisi, le

difficoltà lamentate dipendano non solo dalla brevità del termine, ma

anche dai meccanismi fortemente condizionati e condizionanti del

procedimento notificatorio, a sua volta passibile di rielaborazione o

comunque di adattamenti. Per non dire, infine, dell'ipotesi di una

sostituzione del termine di tre giorni con altri meno brevi ricavabili

dalle regole vigenti per la notificazione delle impugnazioni in materia

processuale civile, alla stregua di quanto esplicitamente statuiva

circa l'appello della parte civile o dell'imputato "pel solo suo

interesse civile" l'art. 370 del codice di procedura penale del 1865.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale

di Rovigo con ordinanza del 2 marzo 1978 e dalle Sezioni unite penali

della Corte di cassazione con ordinanza del 24 marzo 1984;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 202, secondo comma, del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalle

Sezioni unite penali della Corte di cassazione con la stessa ordinanza

del 24 marzo 1984.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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