Corte costituzionale

Ordinanza n. 321/1999

Altra decisione · depositata il 16/07/1999 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei

Ministri nei confronti del Procuratore della Repubblica presso il

tribunale di Bologna - sorto a seguito della sua richiesta del 3

maggio 1999 di non doversi procedere nei confronti di funzionari del

SISDE e di funzionari di polizia - con ricorso depositato il 6 luglio

1999 ed iscritto al n. 124 del registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 14 luglio 1999 il giudice

relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che con ricorso del 5 luglio 1999, depositato il 6 luglio

1999, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato, previa

la necessaria deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta in

data 30 giugno 1999, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

nei confronti del pubblico ministero, in persona del Procuratore

della Repubblica presso il tribunale di Bologna, in relazione alla

richiesta, dal medesimo presentata in data 3 maggio 1999 al giudice

per le indagini preliminari presso lo stesso tribunale, di non

doversi procedere nei confronti di funzionari del SISDE e di

funzionari di polizia che con essi avevano collaborato, per la

esistenza di un segreto di Stato ritualmente opposto dal Presidente

del Consiglio dei Ministri ex art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n.

801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la

sicurezza e disciplina del segreto di Stato) e "confermato dalla

Corte costituzionale con le sentenze nn. 110 e 410 del 1998";

che il ricorrente, in relazione a tale attività del pubblico

ministero, consistente nella richiesta di archiviazione al giudice

per le indagini preliminari per l'esistenza di un segreto di Stato,

solleva l'odierno conflitto, ritenendo la motivazione della richiesta

del pubblico ministero contraddittoria e atta a provocare, da parte

del giudice, il provvedimento di fissazione dell'udienza in camera di

consiglio, ex art. 409, comma 2, cod. proc. pen;

che il ricorrente lamenta altresì che la detta richiesta è

stata corredata di tutta la documentazione, anche segretata, la quale

accompagnava le precedenti richieste di rinvio a giudizio e che il

Procuratore della Repubblica invece di restituire i documenti

segretati ai legittimi detentori e di avanzare richiesta di non

doversi procedere, ha in realtà nuovamente violato il segreto,

attentando alle prerogative del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

che, in particolare, secondo il Presidente del Consiglio dei

Ministri, l'iniziativa della Procura di porre nella disponibilità

del giudicante gli atti segretati non solo contrasta con le

statuizioni contenute nelle citate sentenze della Corte nn. 110 e 410

del 1998, ma determina anche gli ulteriori effetti di rendere

conoscibili dal giudice per le indagini preliminari, in sede di

delibazione della menzionata richiesta di archiviazione, emergenze

documentali di cui il medesimo giudice non dovrebbe prendere

cognizione e di offrire la documentazione segreta alla pubblicità

dell'udienza;

che, pertanto, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha

proposto nuovo conflitto, deducendo la violazione degli artt. 1, 5,

52, 87, 94, 95, 102 e 126 della Costituzione, in relazione agli artt.

12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, agli artt. 202, 256 e

362 del codice di procedura penale, e con riferimento alle sentenze

nn. 110 e 410 del 1998 della Corte costituzionale, per sentir

dichiarare che non spetta al pubblico ministero corredare una

richiesta di non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di

Stato dei documenti che da quel segreto di Stato sono coperti e che

non spetta al pubblico ministero motivare tale richiesta in modo

contraddittorio ed atto, comunque, a provocare da parte del giudice

per le indagini preliminari una richiesta di ulteriori indagini o una

imputazione coatta, con il conseguente annullamento della richiesta

di non doversi procedere del 3 maggio 1999 e con l'ordine di

restituzione dei documenti coperti da segreto di Stato ai loro

legittimi detentori.

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte

costituzionale è chiamata a delibare senza contraddittorio in ordine

all'ammissibilità del conflitto di attribuzione, sotto il profilo

della sussistenza della "materia di un conflitto la cui risoluzione

spetti alla sua competenza", restando impregiudicata ogni ulteriore

decisione, anche in punto di ammissibilità;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri è legittimato a

sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare

definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla

tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non

solo in base alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ma anche alla

stregua delle norme costituzionali che ne definiscono le attribuzioni

(sentenze nn. 410 e 110 del 1998; 86 del 1977; ordinanze nn. 266 del

1998 e 426 del 1997);

che anche la legittimazione del Procuratore della Repubblica

presso il tribunale di Bologna a resistere nel conflitto deve essere

affermata, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte che

riconosce al pubblico ministero la legittimazione ad essere parte di

conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto, ai sensi

dell'art. 112 della Costituzione, è il titolare diretto ed esclusivo

dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio

dell'azione penale (sentenze nn. 410 e 110 del 1998; ordinanze nn.

266 del 1998 e 426 del 1997);

che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, è lamentata dal

ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite

(v. sentenze nn. 410 e 110 del 1998; 86 del 1977; ordinanze nn. 266

del 1998 e 426 del 1997);

che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e

"le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del

Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri,

ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati al Procuratore della Repubblica presso il tribunale

di Bologna, entro il termine di venti giorni dalla comunicazione, per

essere successivamente depositati presso la cancelleria di questa

Corte entro venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26,

terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale, termine che il quarto comma del citato art. 26

assegna alle parti per la costituzione in giudizio.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:1999:321 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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