Corte costituzionale

Ordinanza n. 426/1997

Altra decisione · depositata il 18/12/1997 · relatore Fernanda Contri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei

Ministri nei confronti del procuratore della Repubblica presso il

tribunale di Bologna - sorto a seguito dell'attività istruttoria

svolta nei confronti di funzionario del SISDE e di funzionari di

polizia che con esso avevano collaborato, volta ad acquisire elementi

di conoscenza su circostanze incise dal segreto di Stato ritualmente

opposto dal P.C.M. ex art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 -

con ricorso depositato il 26 novembre 1997 ed iscritto al n. 83 del

registro ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 16 dicembre 1997 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Ritenuto che con ricorso del 25 novembre 1997, depositato il 26

novembre 1997, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato,

previa la necessaria deliberazione del Consiglio dei ministri,

assunta in data 14 novembre 1997, conflitto di attribuzione tra

poteri dello Stato nei confronti del pubblico Ministero, in persona

del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Bologna, in

relazione ad attività istruttoria svolta nei confronti di funzionari

del SISDE e di polizia, e diretta ad acquisire elementi di conoscenza

su circostanze incise dal segreto di Stato ritualmente opposto dal

Presidente del Consiglio dei Ministri, ex art. 12 della legge 24

ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le

informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato);

che la procura - riferisce il ricorrente - nonostante il segreto

opposto e successivamente confermato dal Presidente del Consiglio dei

Ministri, proseguì nelle indagini, preannunciando, nel novembre

1997, all'avvocato dello Stato incaricato della difesa, un prossimo

deposito della richiesta di rinvio a giudizio;

che il ricorrente Presidente del Consiglio si duole del fatto che

l'attività svolta dalla procura di Bologna abbia eluso gli effetti

della conferma del segreto di Stato opposto già in sede di

interrogatorio, ricercando e ottenendo "proprio quelle notizie che si

erano volute segretare", e ancora che la divulgazione dei dettagli

tecnico-operativi dell'operazione antiterrorismo de qua potrebbe

esporre i Servizi italiani al rischio di ostracismo "informativo" da

parte degli omologhi servizi stranieri interessati a problematiche

comuni;

che il Presidente del Consiglio, ritenendo che l'attività

istruttoria svolta dalla Procura della Repubblica di Bologna e gli

atti istruttori adottati esorbitino dal potere di indagine in

presenza dell'opposizione del segreto di Stato, lamenta la lesione

della propria sfera di attribuzioni, come delimitata dagli artt. 1,

5, 52, 87, 94, 95 e 126 della Costituzione, e con riguardo agli artt.

12 e 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché agli artt. 202,

256 e 362 del codice di procedura penale;

Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell'art. 37,

terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la Corte

costituzionale è chiamata a deliberare senza contraddittorio in

ordine all'ammissibilità del conflitto di attribuzione, sotto il

profilo della sussistenza della "materia di un conflitto la cui

risoluzione spetti alla sua competenza", restando impregiudicata ogni

ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri è legittimato a

sollevare il conflitto, in quanto organo competente a dichiarare

definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla

tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato, non

solo in base alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ma, come questa

Corte ha già avuto occasione di chiarire, anche alla stregua delle

norme costituzionali che ne delimitano le attribuzioni (sentenza n.

86 del 1977);

che anche la legittimazione del procuratore della Repubblica

presso il tribunale di Bologna a resistere nel conflitto deve essere

riconosciuta, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte che

riconosce al pubblico ministero la legittimazione ad essere parte di

conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto, ai sensi

dell'art. 112 della Costituzione, è il titolare diretto ed esclusivo

dell'attività di indagine finalizzata all'esercizio obbligatorio

dell'azione penale (ordinanza n. 269 del 1996; sentenze n. 420 del

1995, e nn. 464, 463 e 462 del 1993);

che, quanto al profilo oggettivo del conflitto, è lamentata dal

ricorrente la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite

(v. sentenza n. 86 del 1977);

che dal ricorso possono ricavarsi "le ragioni del conflitto" e

"le norme costituzionali che regolano la materia", come richiesto

dall'art. 26 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del

Consiglio dei Ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della

presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri,

ricorrente;

che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza

siano notificati al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

di Bologna, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:426 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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