Art. 188 c.p. — Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso

[1]Il condannato e' obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.

[2]L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.159

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

159

La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998, n. 98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15) come modificata dall'Errata Corrige in G.U. 1ª s.s. 13/05/1998, n. 19, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo nella parte in cui non prevede la non trasmissibilita' agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale.

Testo vigente dal 13 maggio 1998

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 98/1998

    Illegittimità dichiarata
    6 aprile 1998

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., l'art. 188, secondo comma, cod. pen. - nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale - in quanto, pur non potendosi disconoscere che quella delle spese processuali è materia nella quale il legislatore, salvo il limite della ragionevolezza, è dotato della più ampia discrezionalità, una volta che la scelta legislativa sia stata quella di introdurre l'istituto della remissione del debito e una volta che in questo si sia dato rilievo all'esistenza di indici di ravvedimento del condannato e all'esigenza di agevolarne il reinserimento sociale, non può non risentirne l'intera configurazione dell'obbligazione di rimborso delle spese processuali. Invero, la pretesa che tale obbligazione mantenga intatta la sua originaria natura e che essa non venga attratta nell'orbita dell'art. 27 Cost. contraddice il canone di ragionevolezza delle classificazioni legislative, dato che si è in presenza di una obbligazione che non può non partecipare del carattere della personalità che è proprio di tutte le pene, nessuna delle quali è trasmissibile agli eredi, non essendo questi autori del reato e non avendo in alcun modo dato causa al processo penale. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere altresì dichiarata la illegittimità costituzionale parziale dell'art. 273 del r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701, a norma del quale l'iscrizione degli articoli di credito nel registro del campione penale è annullato se il condannato è deceduto in stato di insolvibilità da accertarsi con dichiarazione della giunta municipale. Infatti, tale disposizione, consentendo la trasmissione dell'obbligazione per spese processuali agli eredi del condannato solvibile, contrasta, al pari dell'art. 188 cod. pen., con il canone di ragionevolezza delle classificazioni legislative (art. 3 Cost.) e con il principio, risultante dall'art. 27 Cost., secondo il quale anche le sanzioni economiche accessorie alla pena hanno carattere personale. - Sulla discrezionalità del legislatore in materia di spese processuali, v., da ultimo, S. n. 45/1997. - Cfr., altresì, S. n. 30/1964; 167/1963; 342/1991. red.: G. Leo

    Art. 8 c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 188 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 167/1973

    Questione infondata
    28 novembre 1973

    Gli artt. 188, primo comma, 189, n. 3 c.p. e 274, 612, terzo comma, c.p.p., secondo cui il condannato detenuto è obbligato a rimborsare all'erario le spese di mantenimento in carcere, non contrastano con il principio della capacità contributiva e con la funzione emendatrice della pena (artt. 53, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione), ne' con il principio di eguaglianza in relazione al diverso regime proprio degli internati per misure di sicurezza detentive, tenuti al rimborso nel solo caso che lavorino durante l'internamento. Invero, costituendo l'obbligo suddetto un effetto risarcitorio civile del reato, esso non costituisce una sanzione accessoria della pena, di cui debba seguire la sorte, bensì un effetto dell'illecito che è sufficiente a farne gravare il costo a carico dell'autore (sent. n. 30 del 1964 e 135 del 1972). - V. anche sent. nn. 85/1969 e 23/1968.

    Art. 188 c.p. · Art. 189 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Stabilito l'obbligo del condannato di rimborsare all'erario le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, è disposto che egli risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili (art 188). Parve alla Commissione parlamentare che questa dichiarazione fosse superflua, consistendo essa nell'enunciazione d'un principio già dichiarato nel codice civile (art. 1948). Ma non mi sembra che l'espressa affermazione di questo principio, nel caso in esame, sia da ritenersi superflua giacchè essa ha lo scopo di togliere ogni incertezza circa il carattere di perpetuità dell'obbligazione di rimborsare all'erario le spese di mantenimento, anche dopo l'espiazione della pena, eliminando quei dubbi che potrebbero sorgere a cagione dello speciale rapporto e della novità dell'istituto.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 95

Che cosa è cambiato dal 13 maggio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 13 maggio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale, con sentenza 26 marzo - 6 aprile 1998, n. 98 (in G.U. 1ª s.s. 15/04/1998, n. 15) come modificata dall'Errata Corrige in G.U. 1ª s.s. 13/05/1998, n. 19, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo nella parte in cui non prevede la non trasmissibilita' agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art188 · fonte del testo

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