È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., l'art. 188, secondo comma, cod. pen. - nella parte in cui non prevede la non trasmissibilità agli eredi dell'obbligo di rimborsare le spese del processo penale - in quanto, pur non potendosi disconoscere che quella delle spese processuali è materia nella quale il legislatore, salvo il limite della ragionevolezza, è dotato della più ampia discrezionalità, una volta che la scelta legislativa sia stata quella di introdurre l'istituto della remissione del debito e una volta che in questo si sia dato rilievo all'esistenza di indici di ravvedimento del condannato e all'esigenza di agevolarne il reinserimento sociale, non può non risentirne l'intera configurazione dell'obbligazione di rimborso delle spese processuali. Invero, la pretesa che tale obbligazione mantenga intatta la sua originaria natura e che essa non venga attratta nell'orbita dell'art. 27 Cost. contraddice il canone di ragionevolezza delle classificazioni legislative, dato che si è in presenza di una obbligazione che non può non partecipare del carattere della personalità che è proprio di tutte le pene, nessuna delle quali è trasmissibile agli eredi, non essendo questi autori del reato e non avendo in alcun modo dato causa al processo penale. Ne consegue che, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere altresì dichiarata la illegittimità costituzionale parziale dell'art. 273 del r.d. 23 dicembre 1865, n. 2701, a norma del quale l'iscrizione degli articoli di credito nel registro del campione penale è annullato se il condannato è deceduto in stato di insolvibilità da accertarsi con dichiarazione della giunta municipale. Infatti, tale disposizione, consentendo la trasmissione dell'obbligazione per spese processuali agli eredi del condannato solvibile, contrasta, al pari dell'art. 188 cod. pen., con il canone di ragionevolezza delle classificazioni legislative (art. 3 Cost.) e con il principio, risultante dall'art. 27 Cost., secondo il quale anche le sanzioni economiche accessorie alla pena hanno carattere personale. - Sulla discrezionalità del legislatore in materia di spese processuali, v., da ultimo, S. n. 45/1997. - Cfr., altresì, S. n. 30/1964; 167/1963; 342/1991. red.: G. Leo
Art. 8 c.p. · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 188 c.p.