Art. 829 c.p.c. — Casi di nullità
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[1]((L'impugnazione per nullita' e' ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti:
- 1)se il compromesso e' nullo;
- 2)se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nei capi I e II del presente titolo, purche' la nullita' sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
- 3)se il lodo e' stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
- 4)se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso o contiene disposizioni contraddittorie, salva la disposizione dell'articolo 817;
- 5)se il lodo non contiene i requisiti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 823, salvo il disposto del terzo comma di detto articolo;
- 6)se il lodo e' stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato nell'articolo 820, salvo il disposto dell'articolo 821;
- 7)se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullita', quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'articolo 816 e la nullita' non e' stata sanata;
- 8)se il lodo e' contrario ad altro precedente lodo non piu' impugnabile o a precedente sentenza passata in giudicato tra le parti, purche' la relativa eccezione sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
- 9)se non e' stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.
[2]L'impugnazione per nullita' e' altresi' ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equita' o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.
[3]Nel caso previsto nell'articolo 808, secondo comma, il lodo e' soggetto all'impugnazione anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi)).
Testo in vigore dal 17 aprile 1994 al 2 marzo 2006
