Art. 829 c.p.c. — Casi di nullità
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[1]L'impugnazione per nullita' e' ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti:
- 1)se il compromesso e' nullo;
- 2)se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nel capo primo e secondo di questo titolo, purche' la nullita' sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
- 3)se la sentenza e' stata pronunciata da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
- 4)se la sentenza ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso o contiene disposizioni contradittorie, salva la disposizione dell'articolo 817; ((5) se la sentenza non contiene i requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 823));
- 6)se il lodo e' stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato nell'articolo 820, salvo il disposto dell'articolo 821;
- 7)se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullita', quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'articolo 816 e la nullita' non e' stata sanata.
[2]L'impugnazione di nullita' e' altresi' ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservate le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equita' o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.
Testo in vigore dal 2 marzo 1983 al 17 aprile 1994
