Art. 829 c.p.c. — Casi di nullità

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[1]L'impugnazione per nullita' e' ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti:

  • 1)se il compromesso e' nullo;
  • 2)se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti nel capo primo e secondo di questo titolo, purche' la nullita' sia stata dedotta nel giudizio arbitrale;
  • 3)se la sentenza e' stata pronunciata da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'articolo 812;
  • 4)se la sentenza ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso o contiene disposizioni contradittorie, salva la disposizione dell'articolo 817; ((5) se la sentenza non contiene i requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 823));
  • 6)se il lodo e' stato pronunciato dopo la scadenza del termine indicato nell'articolo 820, salvo il disposto dell'articolo 821;
  • 7)se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte per i giudizi sotto pena di nullita', quando le parti ne avevano stabilita l'osservanza a norma dell'articolo 816 e la nullita' non e' stata sanata.

[2]L'impugnazione di nullita' e' altresi' ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservate le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equita' o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.

Testo in vigore dal 2 marzo 1983 al 17 aprile 1994

Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 829 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5953/2026

    16 marzo 2026

    In tema di giudizio arbitrale, la violazione del contraddittorio deve essere accertata nell'ambito di un'effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire per verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se la sua inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue la dichiarazione di nullità del lodo e del procedimento quando nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarla, segue l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso ha arrecato al diritto di difesa.

    Art. 829 c.p.c. · Art. 156 c.p.c. · Art. 816-bis c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 52 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5964/2026

    16 marzo 2026

    In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha deciso sull'impugnazione per nullità del lodo, il sindacato di legittimità non può avere ad oggetto direttamente il provvedimento arbitrale, ma è limitato alla verifica della correttezza e della congruità motivazionale della pronuncia resa nel giudizio di impugnazione, con riferimento ai motivi di censura del lodo, dovendo il controllo essere condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e dell'adeguatezza dei motivi della sentenza impugnata.

    Art. 829 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 52 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2262/2026

    3 febbraio 2026

    In tema di Interest rate swap (IRS), l'accordo tra intermediario e investitore sulla misura dell'alea - calcolata secondo criteri scientificamente riconosciuti e oggettivamente condivisi - deve investire anche i c.d. "scenari probabilistici", i quali non possono essere intesi come previsione certa dell'andamento futuro dei tassi, ma vanno ricondotti al novero delle informazioni relative a dati storici (in particolare rendimento medio e volatilità) impiegati per la determinazione del mark to market e idonei a rendere conoscibili i fattori della formula di calcolo, così da consentire una valutazione consapevole dei rischi e della misura qualitativa e quantitativa dell'alea, secondo un contenuto informativo modulato in funzione della complessità del singolo contratto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva escluso la nullità ritenendo che, in assenza di una norma specifica, la mancata indicazione del mark to market e degli scenari probabilistici non configurasse alcuna violazione di norme imperative).

    Art. 829 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 16 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 27335/2025

    13 ottobre 2025

    In tema d'impugnazione di lodo arbitrale, l'art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella l. n. 133 del 2008, ha natura di norma imperativa secondo il diritto interno, con la conseguenza che la sua violazione non rientra nella operatività della clausola di ordine pubblico, cui rimanda l'art. 829, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006), dovendo quest'ultimo interpretarsi in senso restrittivo, come rinvio limitato alle sole norme fondamentali dell'ordinamento e non all'insieme delle norme imperative.

    Art. 829 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 19 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 21/2019

    Questione infondata
    21 febbraio 2019

    È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione della censura - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, in combinato disposto con l'art. 27, comma 4, del medesimo d.lgs., sollevata dalla Corte di appello di Milano in riferimento all'art. 24 Cost. La lesione di tale parametro, benché prospettata nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, non trova alcun chiaro supporto di motivazione nel corpo dell'ordinanza stessa, essendosi il rimettente limitato a sottolineare che la norma denunciata, come interpretata dalle Sezioni unite della Cassazione, non è necessaria per porre rimedio a una menomazione del diritto di difesa.

    Art. 829 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 13/2018

    Questione infondata
    30 gennaio 2018

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Corte di appello di Milano in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. - dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, in combinato disposto con l'art. 27, comma 4, del medesimo d.lgs., che modifica il regime di impugnabilità del lodo arbitrale, precludendone la sindacabilità per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, in assenza di una espressa previsione delle parti o della legge. La norma censurata, di natura sostanziale e non meramente processuale, non si applica, nell'interpretazione enunciata dalla Cassazione e ritenuta dal rimettente "diritto vivente", ai giudizi arbitrali promossi dopo il 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006), se azionati in forza di convenzione di arbitrato stipulata prima della riforma. Le fattispecie poste a confronto dal rimettente, riferite a coloro che hanno stipulato la clausola compromissoria prima o dopo tale data, non risultano tra loro assimilabili, poiché i primi sono in una situazione obiettivamente diversa dai secondi, che devono esprimere una specifica volontà per consentire l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto. La norma censurata non viola neppure il principio tempus regit processum, considerato che la presenza di un'esplicita disciplina transitoria priva di rilevanza esclusiva il riferimento alla natura processuale degli atti per risolvere le questioni di diritto intertemporale; né sussiste la lesione dell'autonomia negoziale - che, prima della riforma, si poneva come momento fondamentale della disciplina, in quanto la legge ammetteva sempre l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto, salva la diversa volontà delle parti - perché l'interpretazione avanzata dalla Cassazione tutela proprio l'autonomia privata. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la violazione del principio di uguaglianza sussiste solo qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non, invece, quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili. ( Precedenti citati: sentenze n. 155 del 2014, n. 108 del 2006 e n. 340 del 2004 ).

    Art. 829 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1983

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 2 marzo 1983. 10 parole tolte.

5) se la sentenza non contiene i requisiti indicati nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 823tolto: , o non e' depositata entro il termine stabilito dall'articolo 825;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art829 · fonte del testo

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