Art. 669-octies c.p.c. — Provvedimento di accoglimento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 aprile 1998 al 22 novembre 1998. Leggi il testo vigente →

[1]L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669 novies.

[2]In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni.

[3]Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.

[4]((Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale e' divenuta procedibile.))

[5]Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri. 67 72

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti." Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 nel modificare l'art. 74, comma 2 della L. 26 novembre 1990, n. 353 ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.".

Testo in vigore dal 23 aprile 1998 al 22 novembre 1998

CautelariVersione 0.1

Ricorso cautelare d’urgenza

Ricorso ex art. 700 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con fumus e periculum a punti, la misura richiesta, l’istanza di decreto senza contraddittorio e la somma per ogni giorno di ritardo.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

CautelariRiferimenti da riesaminare · versione 0.1

Ricorso per sequestro conservativo

Ricorso ex art. 671 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con il credito, il fondato timore di perdere la garanzia, i beni mobili, immobili e i crediti da sequestrare, e l’istanza di decreto senza contraddittorio.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 669-octies c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 31725/2025

    4 dicembre 2025

    In tema di azioni di nunciazione, il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico - o del collegio in caso di reclamo - mentre il successivo processo di cognizione richiede un'autonoma domanda di merito e, ove si svolga in difetto di questa, a causa dell'erronea fissazione giudiziale di un'udienza posteriore all'ordinanza cautelare, è affetto da nullità assoluta per violazione del principio della domanda, rilevabile d'ufficio e non sanata dall'instaurazione del contraddittorio tra le parti.

    Art. 669-octies c.p.c. · Art. 1171 c.c. · Art. 1172 c.c. · Art. 99 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 61 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 379/2007

    Questione infondata
    14 novembre 2007

    Non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 703 e 669- octies del codice di procedura civile, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che, con il provvedimento di accoglimento della domanda possessoria, il giudice debba provvedere anche sulle spese. Premesso che la dichiarazione di illegittimità di una disposizione è giustificata dalla constatazione che non ne è possibile una interpretazione conforme alla Costituzione, ma non dalla mera possibilità di attribuire ad essa un significato che contrasti con parametri costituzionali, e premesso altresì che, nella specie, trattandosi di norma processuale, l'interpretazione va condotta attribuendo rilievo al principio di economia dei giudizi, espressione di quello, fondamentale, di ragionevolezza, le norme censurate non violano gli evocati parametri, in quanto nell'ordinamento già esiste un principio generale secondo il quale il giudice che emette un provvedimento conclusivo di un procedimento, anche solo ipoteticamente idoneo a divenire definitivo, deve anche provvedere sulle spese. - Sulla impossibilità di dichiarare l'illegittimità di una disposizione allorquando della stessa è possibile darne una interpretazione conforme a Costituzione, v. la, citata, sentenza n. 356/1996, nonché le ordinanze n. 86/2006 e n. 87/2007.

    Art. 703 c.p.c. · Art. 669-octies c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 122/1999

    Questione inammissibile
    16 aprile 1999

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 669-octies del codice di procedura civile, in relazione al disposto dell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 dell…

    Art. 669-octies c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 669-novies c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 193/1998

    Questione infondata
    26 maggio 1998

    Sono manifestamente infondate, con riferimento all'art. 24 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 51, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede che il giudice abbia l'obbligo di astenersi allorché abbia conosciuto della causa in sede di procedimento cautelare proposto anteriormente al giudizio di merito - e 669-octies cod. proc. civ. - nella parte in cui non prevede (con disposizione analoga a quella contenuta nel secondo comma dell'art. 669-terdecies) una specifica causa di incompatibilità alla trattazione e decisione del giudizio di merito costituita dall'aver conosciuto della controversia nella fase del procedimento cautelare introdotto prima dell'inizio della causa di merito - in quanto analoga questione è stata già dichiarata non fondata con la sent. n. 326 del 1997; le considerazioni ivi svolte assumono valenza generale estensibile anche al censurato art. 669-octies cod. proc. civ. e non sono stati addotti motivi ulteriori a sostegno dei denunziati vizi di illegittimità costituzionale. - S. n. 326/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 24 cost. · Art. 700 c.p.c. · Art. 669-octies c.p.c. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 aprile 1998

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1994 al 23 aprile 1998. 35 parole aggiunte.

aggiunto: Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale e' divenuta procedibile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art669octies · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari