Corte costituzionale

Sentenza n. 358/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/10/1996 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 669-octies,

primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza

emessa l'11 settembre 1995 dal pretore di Torino nel procedimento

civile vertente tra Gandelli Legnami s.r.l. e Casamirra e Kramm GMBH

s.r.l., iscritta al n. 66 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice

relatore Cesare Ruperto.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza emessa in data 11 dicembre 1995, il pretore di

Torino - autorizzato il sequestro conservativo richiesto dalla s.r.l.

"Gandelli Legnami" contro la s.r.l. "Casamirra e Kramm GMBH", con

sede in Mannheim (Germania) - ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 669-octies, primo comma, del codice di

procedura civile, nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui

la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di merito debba

effettuarsi all'estero, il termine dell'inizio del giudizio di merito

possa essere triplicato dal giudice che ha emesso l'ordinanza di

accoglimento.

Secondo il giudice a quo, la norma censurata contrasta, in primo

luogo, con l'art. 3 della Costituzione, là dove determina una

disparità di trattamento - riferita a situazioni processuali

omogenee quanto alle sottese finalità di speditezza del procedimento

e di controllo, riconnesse agli effetti caducatori del concesso

provvedimento cautelare in caso di mancato rispetto dei termini

perentori ivi rispettivamente sanciti - con la fattispecie

disciplinata dall'art. 669-sexies dello stesso codice di rito, nella

quale ultima solamente è stabilito, per il caso in cui la

notificazione del provvedimento emesso inaudita altera parte debba

effettuarsi all'estero, che il termine perentorio massimo di otto

giorni concedibile dal giudice possa essere da questi triplicato.

Osserva il rimettente che tale disomogeneità appare irragionevole

ove si consideri che, per la predisposizione e la notifica dell'atto

introduttivo del giudizio di merito (che è atto primario del diritto

di azione e di difesa, dalla cui corretta impostazione dipende spesso

l'esito della lite), il legislatore - pure se consapevole della

complessità dell'attività di notificazione all'estero - ha previsto

un termine massimo superiore solo di pochi giorni rispetto a quello

esteso ex art. 669-sexies, per la mera opera di notifica del ricorso

e del pedissequo decreto. Tanto più che - immutato (ai sensi

dell'art. 163-bis del codice di procedura civile) il termine di 120

giorni della vocatio in ius del convenuto sedente all'estero - questi

può tranquillamente attendere l'esito della notificazione e chiedere

l'inefficacia del provvedimento cautelare nell'ipotesi di cui al

successivo art. 669-novies.

Da qui anche la violazione dell'art. 24 della Costituzione, in

ragione della conseguente difficoltà di esercizio del diritto alla

difesa, non potendosi revocare in dubbio - secondo il rimettente -

che il termine massimo attualmente sancito dalla norma censurata

comporti (nella speranza che il compimento della notificazione

all'estero, nei tempi e nei modi di cui agli artt. 142 e 143 del

codice di procedura civile, non valichi il limite massimo legale o

concesso dal giudice) "un più che probabile rischio di vedersi

vanificati gli effetti del provvedimento cautelare già ottenuto",

certamente non favorendo l'impostazione del giudizio di merito, così

rendendo difficoltoso l'esercizio della stessa azione.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata infondata, poiché la mancata previsione di

un'ulteriore proroga del termine sancito dalla norma de qua (già di

per sé più lungo di quello triplicato di cui al precedente art.

669-sexies) sembra rispondere ad un criterio razionale. Tanto più

che detto termine (da vagliarsi anche in relazione alle esigenze

cautelari di un certo tipo di processo) non potrebbe essere ritenuto

troppo breve e tale da rendere particolarmente difficile la materiale

predisposizione dell'atto introduttivo del giudizio, ove si consideri

che la richiesta di concessione di un provvedimento cautelare non

può logicamente non essere preceduta dallo studio del merito del

processo, cui la tutela è strumentale. Considerato in diritto

1. - Il pretore di Torino dubita della legittimità costituzionale

del primo comma dell'art. 669-octies del codice di procedura civile,

nella parte in cui non prevede che, nel caso in cui la notificazione

dell'atto introduttivo del giudizio di merito debba effettuarsi

all'estero, il termine per l'inizio del giudizio di merito possa

essere triplicato dal giudice che ha emesso l'ordinanza di

accoglimento. Secondo il rimettente, la norma censurata si porrebbe

in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, determinando una

disparità di trattamento con la fattispecie disciplinata dall'art.

669-sexies dello stesso codice di rito, nella quale ultima soltanto

è stabilito, per il caso in cui la notificazione del provvedimento

emesso inaudita altera parte debba effettuarsi all'estero, che il

termine perentorio massimo di otto giorni concedibile dal giudice

possa essere da questi triplicato. La norma violerebbe, altresì,

l'art. 24 della Costituzione, in ragione della difficoltà di

esercizio del diritto di azione e di difesa conseguente alla

esiguità del previsto termine, entro il quale la parte - oltre alla

già di per sé complessa attività di notificazione, da eseguirsi

nei tempi e nei modi di cui agli artt. 142 e 143 del codice di

procedura civile - deve anche previamente predisporre l'atto

introduttivo del giudizio di merito: da ciò, il più che probabile

rischio di vedersi vanificati gli effetti del provvedimento cautelare

già ottenuto.

2. - La questione non è fondata.

2.1. - Questa Corte, con la sentenza n. 69 del 1994, pronunciandosi

in tema di notificazione all'estero dei provvedimenti di sequestro

emessi ante causam secondo la normativa anteriore alla riforma di cui

alla legge 26 novembre 1990, n. 353, ha già dichiarato

l'illegittimità costituzionale - per violazione degli stessi

parametri ora evocati - degli artt. 142, terzo comma, 143, terzo

comma, e 680, primo comma, del codice di procedura civile, nella

parte in cui non prevedono che la notificazione all'estero del

sequestro si perfezioni, ai fini dell'osservanza del prescritto

termine, con il tempestivo compimento delle formalità imposte al

notificante dalle convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75

del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.

In quella sede la Corte ha ritenuto privo di giustificazione,

irrazionale e lesivo del diritto di difesa il meccanismo procedurale

(predisposto dagli artt. 9 e 10 della legge 6 febbraio 1981, n. 42,

che hanno rispettivamente introdotto e modificato il terzo comma di

ciascuno dei citati artt. 142 e 143 del codice di rito), in virtù

del quale la notificazione all'estero si perfezionava soltanto con

l'arrivo dell'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

L'innovazione legislativa ritenuta illegittima aveva sostanzialmente

rovesciato il principio generale, che governa la materia, della

sempre possibile "scissione soggettiva" fra il momento perfezionativo

per la parte istante e quello di efficacia per il destinatario della

notificazione all'estero, precedentemente sancito dalla Corte

(sentenza n. 10 del 1978), secondo cui la necessità della

conoscibilità dell'atto da parte del destinatario non pregiudica

comunque gli interessi del richiedente, "poiché la notificazione nei

suoi confronti si perfeziona e produce i suoi effetti, compresi

quelli impeditivi della decadenza, con il compimento delle formalità

indicate nell'art. 142".

Il meccanismo della notificazione all'estero, sotto il suo aspetto

funzionale, è stato dunque definitivamente modificato

dall'intervenuta declaratoria di incostituzionalità di cui alla

citata sentenza n. 69 del 1994, la quale assume una valenza generale

poiché trascende la specifica fattispecie oggetto di quel giudizio e

coinvolge il complessivo sistema notificatorio degli atti processuali

risultante dagli artt. 142 e 143 del codice di procedura civile,

delimitandone l'a'mbito di operatività, le modalità ed i momenti di

perfezionamento a seconda dei soggetti coinvolti e, soprattutto, a

prescindere dal contenuto degli atti stessi.

2.2. - L'interpretazione dell'art. 669-octies, conforme

all'intervento di questa Corte, che il rimettente non mostra di

conoscere, consente allora di ritenere la denunciata norma immune dai

prospettati vizi di incostituzionalità.

Infatti la scissione soggettiva dei momenti di perfezionamento e di

operatività della notificazione, ed il correlato principio di

sufficienza del compimento di quelle formalità che non sfuggono alla

disponibilità del notificante, elidono il supposto notevole

aggravamento derivante dal segmento estero della notificazione a

persona non residente né dimorante né domiciliata in Italia;

facendo così ritenere il termine di trenta giorni in esame congruo a

soddisfare il diritto dell'attore ad un'adeguata e meditata

predisposizione dell'atto introduttivo del giudizio di merito, nel

rispetto della generale esigenza di speditezza ontologicamente

caratterizzante, anche nei suoi esiti, il procedimento cautelare

uniforme (v. sentenza n. 253 del 1994). Non va in proposito

trascurata la funzione di provvisoria assicurazione degli effetti

della futura decisione di merito, che è propria della tutela

cautelare: il rapporto di necessaria strumentalità tra la cautela e

il diritto da far valere in via ordinaria, comporta che chi richiede

il provvedimento ex art. 669-ter già si sia rappresentato con

chiarezza la prospettazione della domanda ed abbia, in tutto o in

gran parte, esaminato i dati di fatto e di diritto su cui impostare

l'atto introduttivo della causa di merito.

Né su tale ponderazione di congruità può influire il confronto

che il rimettente opera col termine di cui al secondo comma dell'art.

669-sexies, perché questo, pur attraverso la triplicazione prevista

dall'ultimo comma dell'articolo stesso, non potrebbe mai superare i

ventiquattro giorni e quindi resterebbe comunque inferiore al termine

previsto dalla denunciata norma.

2.3. - Codesta apprezzabile differenza quantitativa, insieme con la

diversa collocazione e specifica funzione dei due termini in

argomento, rende inoltre del tutto inidoneo il tertium comparationis

indicato dal rimettente nel prospettare altresì la violazione del

principio d'eguaglianza.

La norma dianzi richiamata e quella denunciata, pur partecipando

all'uniforme sistema introdotto dalla legge 26 novembre 1990, n.

353, disciplinano momenti procedimentali differenti, il primo dei

quali (ex art. 669-sexies) caratterizzato ed influenzato dall'assenza

di una previa instaurazione del contraddittorio, e l'altro (art.

669-octies) successivo alla definizione della fase sommaria, svoltasi

in contraddittorio tra le parti. Sul piano teleologico poi la non

comparabilità dei due termini appare evidente ove si consideri che

quello previsto dall'art. 669-sexies è da ricollegarsi all'esigenza

di far proseguire, nel contraddittorio tra le parti, il giudizio

cautelare, onde assicurare il controllo del giudice della cautela sui

presupposti del decreto emesso inaudita altera parte e la conseguente

pronuncia dell'ordinanza di conferma, modifica o revoca, laddove il

termine di cui all'art. 669-octies è diretto a consentire il

sollecito inizio del giudizio di merito, rispetto al quale il

provvedimento cautelare si pone come strumentale. Le due norme,

insomma, mirano a realizzare esigenze diverse, entrambe al servizio

di princìpi fondamentali, che conservano intatta la loro portata

precettiva anche quando i relativi atti o provvedimenti devono essere

notificati all'estero. E ciò significa che non sono omogenee le

situazioni poste a confronto dal giudice a quo; con conseguente

irrilevanza, ai fini dello scrutinio ex art. 3 Cost., della

denunciata divergenza fra i due paradigmi normativi che le

concernono. Divergenza che, dunque, andrebbe semmai vista come mera

disarmonia normativa per la non rispettata relazione simmetrica fra i

paradigmi stessi. Ma, d'altronde, si tratterebbe di un'asimmetria

razionalmente spiegabile con la considerazione che il legislatore -

alla cui piena discrezionalità è rimessa la conformazione del

processo - abbia ritenuto non necessario né conveniente, in ragione

della congruità in ogni caso del termine di trenta giorni, conferire

al giudice il potere di triplicazione attribuitogli invece con

riguardo a quello molto più breve di otto giorni previsto dall'art.

669-sexies, che oltretutto è correlato ad altro termine di soli

quindici giorni (anch'essi triplicabili) per la fissazione

dell'udienza di comparizione delle parti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 669-octies, primo comma, del codice di procedura civile,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal

pretore di Torino con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:358 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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