Corte costituzionale

Ordinanza n. 203/1996

Questione dichiarata infondata · depositata il 17/06/1996 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 669-septies e

669-octies del codice di procedura civile, promossi con tre ordinanze

emesse il 2 settembre 1995 dal Pretore di Benevento, sezione

distaccata di S. Giorgio del Sannio, rispettivamente iscritte ai nn.

821, 822 e 823 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale,

dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, con tre identiche ordinanze emesse tutte il 2

settembre 1995, il Pretore di Benevento, sezione distaccata di S.

Giorgio del Sannio, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 24

della Costituzione - questione di legittimità costituzionale degli

artt. 669-septies e 669-octies del codice di procedura civile, nella

parte in cui prevedono che il giudizio possessorio di merito si

svolga soltanto in caso di accoglimento della richiesta tutela

interdittale;

che il provvedimento negativo di quest'ultima non sarebbe - a

parere del rimettente - neppure reclamabile, così prospettandosi una

violazione del diritto di difesa;

che - opina per altro verso il giudice a quo - la diversa

disciplina data alla fase di merito si porrebbe in contrasto con

l'esigenza di celerità che deve presiedere all'accertamento in

subiecta materia;

Considerato che le tre ordinanze sono di identico tenore e vanno

quindi decise congiuntamente;

che il giudice a quo imposta il proprio ragionamento su una serie

di non esatte premesse, e che perfino alla stregua di queste le

conclusioni cui egli perviene risultano del tutto erronee;

che, in particolare, l'assunto circa la non reclamabilità del

provvedimento di rigetto dell'interdetto possessorio, su cui si fonda

in parte la prospettazione, è stato smentito dalla sopravvenuta

sentenza n. 501 del 1995 di questa Corte, come corollario di quanto

affermato nelle sentenze n. 253 del 1994 e n. 197 del 1995, ignorate

dal rimettente;

che inoltre quest'ultimo asserisce essere venuta meno - come

effetto dell'abrogazione degli artt. 689 e 690 cod. proc. civ. - la

fase di merito del procedimento possessorio, ma solo nel caso di

provvedimento di rigetto; mentre, viceversa, tale risultato appare

estraneo alla ratio della riforma, oltre che contrario agl'indizi

normativi di cui agli artt. 704 e 705 cod. proc. civ., per cui il

giudizio a cognizione piena non può essere escluso, meno che mai

secundum eventum litis;

che infine - quanto al rinvio al procedimento cautelare uniforme

operato dall'art. 703, secondo comma, cod. proc. civ. - questa Corte

nell'ordinanza n. 58 del 1996 ne ha già rilevato la "selettività",

e dunque quantomeno immotivato si palesa l'assunto del rimettente

circa l'applicabilità dell'art. 669-octies nel procedimento

possessorio;

che pertanto la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 669-septies e

669-octies del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Benevento,

sezione distaccata di San Giorgio del Sannio, con le ordinanze di cui

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1966.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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