Art. 668 c.p.c. — Opposizione dopo la convalida
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[1]Se l'intimazione di licenza o di sfratto e' stata convalidata in assenza dell'intimato, questi puo' farvi opposizione provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarita' della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.
[2]Se sono decorsi dieci giorni dall'esecuzione, l'opposizione non e' piu' ammessa, e la cauzione, prestata a norma dell'articolo 663 secondo comma, e' liberata.
[3]L'opposizione si propone davanti al conciliatore o al pretore nelle forme prescritte per l'opposizione al decreto d'ingiunzione, in quanto applicabili, e deve essere preceduta dal deposito di cui all'articolo 651.
[4]L'opposizione non sospende il processo esecutivo, ma il giudice, con ordinanza non impugnabile, puo' disporne la sospensione per gravi motivi, imponendo, quando lo ritiene opportuno, una cauzione all'opponente.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 25 maggio 1972
