Art. 651 c.p.c. — Deposito, per il caso di soccombenza
Articolo abrogato dalla l. 18 ottobre 1977, n. 793.
Abrogato dal 17 novembre 1977
Articolo abrogato dalla l. 18 ottobre 1977, n. 793.
Abrogato dal 17 novembre 1977
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 651 e 668, comma terzo, cod. proc. civ., nella parte in cui - in asserito contrasto con l'art. 24, comma secondo, Cost. - subordinano l'opposizione tardiva al preventivo deposito per il caso di soccombenza, essendo stato il primo di detti articoli (relativo alla opposizione tardiva al decreto ingiuntivo) abrogato dalla sopravvenuta legge 18 ottobre 1977, n. 793, ed il secondo (riguardante l'opposizione tardiva alla convalida di sfratto) sostituito, nella disposizione impugnata, dalla medesima legge. - S. nn. 56/1963 e 83/1963, che hanno dichiarato la questione di cui sopra non fondata. O. n. 63/1964, che ha dichiarato la stessa manifestamente infondata.
Art. 651 c.p.c. · Art. 668 c.p.c. · Art. 24 cost.
Non è fondata, con riferimento agli artt. 24, comma primo, e 3, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 651 c.p.c., secondo cui l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo e quella contro il decreto pronunciato a sensi dell'art. 642 primo comma c.p.c., debbono essere precedute dal deposito per il caso di soccombenza. Detta norma infatti opera un razionale ed adeguato bilanciamento degli interessi contrapposti senza determinare alcuna violazione del diritto di difesa ne' alcuna disparità di trattamento arbitraria ed illogica. - S. n. 56/1963, O. nn. 99/1963, 138/1963, 159/1963.
Art. 651 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 3 cost.
Vedi: 24/56 D
Art. 651 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 651 del Codice di procedura civile sollevata dal Pretore di Roma con l'ordinanza 8 marzo 1963, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1963. GASPARE AMBROSI…
Art. 651 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Mentre la cautio pro expensis (v. sent. 67 del 1960) è un istituto fondato sulle condizioni soggettive, personali o sociali della parte, il deposito ex art. 651 del C.P.C. (deposito di una somma per il caso di soccombenza come condizione di ammissibilità dell'opposizione tardiva od ingiunzione fondata su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato) è un onere di natura patrimoniale che le leggi ugualmente impongono quale condizione per la valida costituzione del rapporto processuale, a tutela di interessi pubblici e in funzione di situazioni di ordine oggettivo, implicitamente sottratto, perciò, alla osservanza del principio di parità statuito dall'art. 3 della Costituzione.
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 651 c.p.c.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 29 maggio 1948 al 17 novembre 1977. 61 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: L'opposizione di cui all'articolo precedente e quella contro il decreto pronunciato nei casi previsti nell'articolo 642 primo comma, debbono essere precedute dal deposito di lire cento, se proposte davanti al conciliatore o al pretore, di lire duecento, se proposte davanti al tribunale o alla corte d'appello. A tale deposito si applicano le norme relative al deposito per il ricorso per cassazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1977, N. 793
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art651 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.