Corte costituzionale

Sentenza n. 185/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1980 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 668, primo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

18 luglio 1977 dal Pretore di Viareggio, nel procedimento civile

vertente tra Vujko Ksenija e Sardi Maria, iscritta al n. 486 del

registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 4 del 4 gennaio 1978.

Udito nella camera di consiglio del 30 ottobre 1980 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento civile per convalida di sfratto pendente fra Vujko

Ksenija e Sardi Maria, il Pretore di Viareggio, con ordinanza emessa il

18 luglio 1977, ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 668, primo comma,

cod. proc. civ. secondo il quale, se l'intimazione di licenza per

finita locazione o di sfratto è stata convalidata in assenza

dell'intimato, questi può farvi opposizione provando di non averne

avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per

causa di forza maggiore o caso fortuito, intendendosi tale facoltà di

opposizione tardiva estesa, in virtù della sent. n. 89/72 di questa

Corte, anche all'intimato che, pur avendo avuto regolare notifica della

citazione, non sia poi potuto comparire alla udienza per i menzionati

motivi.

Secondo il giudice a quo, per effetto della ricordata sentenza

della Corte la situazione del conduttore intimato sarebbe stata

sostanzialmente avvicinata a quella del contumace nel processo

ordinario, il quale appunto, ai sensi dell'art. 294 cod. proc. civ.,

può chiedere di essere rimesso in termini anche quando dimostri di non

aver potuto costituirsi in tempo per la prima udienza.

Permarrebbe, tuttavia, una disparità di trattamento fra le

situazioni considerate, in quanto la mancata comparizionale del

conduttore intimato nel procedimento sommario deve essere giustificata

in base a criteri più rigorosi e vincolanti di quanto non avviene per

il contumace nel processo di cognizione che, ai sensi del citato art.

294 cod. proc. civ., può sempre ottenere la rimessione in termini sol

che dimostri la sussistenza di una qualunque "causa a lui non

imputabile".

Ciò premesso, e dato atto che nella specie la notifica risulta

regolarmente effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., mentre

non ricorrerebbe né la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art.

668 cod. proc. civ. per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, in

vista della natura delle circostanze impeditive allegate dall'intimato,

né, parallelamente, la possibilità di rinnovare la citazione ai sensi

dell'art. 663 cod. proc. civ., il giudice a quo ravvisa una limitazione

del diritto di difesa dell'intimato, rispetto al trattamento previsto

dall'articolo 294 cod. proc. civ. per la rimessione in termini del

contumace nel processo ordinario, che comporterebbe la violazione del

principio di eguaglianza e della garanzia del diritto di difesa,

rispettivamente sanciti dagli artt. 3 e 24 della Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 4 gennaio 1978.

Non risultando costituzione di parte in questa sede, la questione

è assegnata per la discussione in camera di consiglio. Considerato in diritto :

Secondo l'ordinanza di rinvio l'opposizione tardiva alla convalida

della intimazione della licenza per finita locazione o di sfratto,

pronunziata in assenza dell'intimato, opposizione consentita dall'art.

668, primo comma, cod. proc. civ. solo nel caso in cui risulti

dimostrato che l'intimato o non ebbe conoscenza della intimazione per

irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore

o, pur avendone avuto conoscenza, per gli stessi motivi ora detti non

poté comparire all'udienza, porrebbe in essere una disparità di

trattamento non razionalmente giustificabile rispetto a quanto

previsto, invece, per il processo ordinario dall'art. 294 cod. proc.

civ., che, ponendo una disciplina meno restrittiva, consente la

rimessione in termini del contumace nel caso in cui la mancata

costituzione dipenda da "causa a lui non imputabile". E la censura è

particolarmente evidenziata con riguardo alla disparità di trattamento

che si verificherebbe nell'ipotesi di mancata comparizione

dell'intimato che, pur avendo avuto regolare notifica della

intimazione, non sia potuto comparire tempestivamente, appunto in

dipendenza di motivi a lui "non imputabili".

La questione non è fondata.

Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, le norme

del procedimento ordinario non sono le sole che assicurino la tutela

giurisdizionale, onde, in presenza di un procedimento speciale come

quello in esame, predisposto dal legislatore per determinate finalità,

fra le quali quella di definire il giudizio evitando che, attraverso

l'abuso del diritto di difesa, il conduttore possa protrarre anche per

lungo tempo il godimento del bene locato, al legislatore è consentito

di differenziare i modi della tutela giurisdizionale onde adeguarli al

conseguimento delle menzionate finalità (sent. n. 89/72; numero

94/73).

Rispondente a consimili criteri è appunto la norma impugnata, la

quale, inserendosi nel procedimento speciale di convalida e

presupponendo le finalità generali suddette, contempla una situazione

che si differenzia nettamente dalla ipotesi della rimessione in termini

del contumace, cui il giudice a quo fa invece riferimento ritenendola

omogenea.

L'opposizione tardiva, invero, segue ad un provvedimento di

convalida immediatamente esecutivo che conclude il procedimento

speciale (art. 663 cod. proc. civ.) ed ha il contenuto di decisione

definitiva.

La rimessione in termini del contumace ex art. 294 cod. proc. civ.

si discosta, invece, sostanzialmente da tale configurazione,

costituendo semplicemente uno strumento diretto ad ammettere la parte

contumace a compiere, in un procedimento tuttora in corso, quelle

attività che le sarebbero precluse, in considerazione del verificarsi

di dimostrate precedenti circostanze impeditive.

Pertanto è conforme a criteri di razionalità l'avere previsto

condizioni particolari per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva,

ed anche se il raffronto fra le condizioni stesse con quelle previste

dall'art. 294 ha condotto la dottrina e la giurisprudenza a conclusioni

non sempre concordanti quanto alla relativa estensione ed incisività,

è evidente che un maggior rigore della regolamentazione

dell'opposizione tardiva dovrebbe in ogni caso ritenersi giustificato

appunto in vista della descritta peculiarità della situazione cui il

detto istituto si riferisce.

Il che porta senz'altro ad escludere la fondatezza della censura

riferita all'art. 3 della Costituzione.

Le ragioni sopra esposte valgono ad escludere altresì la

fondatezza della censura riferita all'art. 24 Cost., dovendosi ritenere

oramai consolidata la giurisprudenza della Corte secondo cui è da

considerare legittimo l'adattamento della tutela giurisdizionale alla

particolarità del rapporto da regolare, ai fini della salvaguardia di

un interesse razionalmente degno di protezione giuridica, quale

appunto, nella specie, quello alla sollecita riconsegna del bene

locato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 668, primo comma, cod. proc. civ., sollevata con ordinanza

del Pretore di Viareggio del 18 luglio 1977 in relazione agli artt. 3 e

24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:185 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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