Corte costituzionale

Sentenza n. 83/1963

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/06/1963 · relatore Aldo Sandulli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 668, terzo comma,

del Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 21

dicembre 1961 dal Pretore di Pisticci nel procedimento civile vertente

tra Albano Giovanni e Di Mitta Domenica, iscritta al n. 151 del

Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 7 maggio 1963 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel giudizio di opposizione alla intimazione convalidata di sfratto

per finita locazione ai sensi dell'art. 668 del Cod. proc. civile

promosso da Albano Giovanni contro Di Mitta Domenica, innanzi al

Pretore di Pisticci, veniva sollevata dalla Di Mitta eccezione di

inammissibilità per non avere l'opponente effettuato il deposito

previsto dal terzo comma dell'art. 668, in relazione con l'art. 651.

Avendo l'Albano eccepito l'illegittimità costituzionale della riferita

disposizione, il Pretore, in accoglimento dell'eccezione, ha deferito a

questa Corte la questione di legittimità della disposizione stessa in

relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Le ragioni esposte dal Pretore a sostegno della tesi di non

infondatezza della questione sono, con riguardo all'art. 24 della

Costituzione, le seguenti:

1) mentre nessuna importanza ha per la questione l'esiguità della

somma richiesta a titolo di deposito, poiché lo scarso rilievo pratico

d'una norma non ne condiziona il giudizio di corrispondenza ai principi

costituzionali, va notato, invece, che la disposizione in esame è

palesemente ispirata a porre una remora alle azioni giudiziarie;

2) non regge la giustificazione che si voglia indurre la parte ad

una maggiore ponderazione prima di agire in giudizio: "nessuna norma

positiva di carattere generale, infatti, stabilisce che debba rimanere

soddisfatta una tale esigenza". Anzi, se norma in tal senso vi fosse,

non potrebbe non essere in contrasto col citato art. 24 della

Costituzione, così come con esso è in contrasto la vera ratio

dell'art. 668, terzo comma, del Cod. proc. civile, che tende a

ridurre, in determinate ipotesi, il numero delle liti;

3) "neppure sembra giustificato un anticipato giudizio, emesso tra

l'altro dal legislatore, sul diverso grado di fondatezza di due pretese

giuridiche contrapposte, in quanto solo al giudizio definitivo del

magistrato è rimesso l'accertamento della fondatezza di una pretesa

rispetto ad un'altra. Non si vede allora perché una delle parti debba

versare un deposito, per far valere giudizialmente un proprio preteso

diritto... che è ipotizzato probabilmente fondato dallo stesso

legislatore, il quale diversamente non avrebbe dovuto creare l'istituto

del deposito, ma eliminare l'opposizione tardiva" (altrettanto

inspiegabile appare, per le medesime ragioni, il deposito nel giudizio

di cassazione).

Con riguardo al contrasto con l'art. 3 della Costituzione la

ordinanza osserva poi che:

1) la norma impugnata introduce, sin nella fase della

proponibilità dell'azione, una disuguaglianza "tra due soggetti,

portatori di pretese giuridiche contrapposte ma postulate di pari

fondatezza fino alla decisione della causa";

2) più grave ancora è comunque "la disparità di trattamento

conseguente all'omesso deposito", poiché" la categoria degli opponenti

tardivi è soggetta a vedersi automaticamente prodotto l'accertamento

della pretesa avversaria, senza avere la possibilità di contrastare il

giudizio".

L'ordinanza è stata notificata alle parti private e al Presidente

del Consiglio dei Ministri, ed è stata comunicata ai Presidenti dei

due rami del Parlamento.

Non essendovi state costituzioni nel giudizio innanzi a questa

Corte, essa è stata trattata in camera di consiglio ai sensi dell'art.

26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Considerato in diritto :

Il terzo comma dell'art. 668 del Cod. proc. civile, del quale il

Pretore di Pisticci ha deferito a questa Corte l'esame di legittimità

in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dispone, tra

l'altro, che l'opposizione dopo la convalida all'intimazione di licenza

o di sfratto, prevista dal primo comma del medesimo art. 668, "deve

essere preceduta dal deposito di cui all'art. 651". La questione sulla

quale la Corte è stata chiamata a giudicare riguarda appunto e

soltanto il precetto che impone l'anzidetto deposito, facendo rinvio

all'art. 651, il quale in sede di disciplina delle opposizioni al

decreto ingiuntivo previste dall'art. 650 e dal primo comma dell'art.

642, impone che esse siano precedute dal deposito di una somma (elevata

dal D.L. 9 aprile 1948, n. 438, a lire 500 o a lire 1000 a seconda

dell'autorità giudiziaria), e assoggetta tale deposito alle norme

relative a quello per il ricorso per cassazione (artt. 364, 369, 381

del Cod. proc. civile).

Con sentenza n. 56 del corrente anno questa Corte ha dichiarato

infondata la questione di legittimità sollevata da vari Pretori, ai

sensi degli artt. 3 e 24 della Costituzione, nei confronti del citato

art. 651.

Osservò la Corte in tale occasione che, siccome la norma dell'art.

651 trova giustificazione nella forza del provvedimento impugnato,

ritenuto dal legislatore meritevole di un particolare trattamento per

la sua speciale capacità di resistenza all'impugnazione (donde

l'opportunità di "evitare che si invochi la tutela giurisdizionale per

una pretesa che presenta gravi elementi di infondatezza", e di

richiamare, in siffatta situazione, gli interessati alla loro

responsabilità nell'apprezzamento delle proprie ragioni evitando di

intralciare l'esercizio della funzione giudiziaria), è da escludere

che l'art. 651 contrasti con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, dai

quali risulta il diritto di tutti i cittadini, indistintamente, di

agire in giudizio a difesa dei propri diritti e interessi legittimi.

Le ragioni allora enunciate dalla Corte valgono anche a far

escludere la fondatezza della questione ora sollevata a proposito del

terzo comma dell'art. 668 del Cod. proc. civile.

Il deposito di tenuissima entità di cui trattasi ha la funzione

(che ben può considerarsi meramente ammonitrice) di invitare i

soggetti interessati a mostrare un particolare senso di responsabilità

in occasione dell'opposizione ad atti di esecuzione sui quali già

abbia avuto modo di esercitarsi il vaglio del giudice.

È vero che la sanzione che il Codice collega all'omissione del

deposito appare, come in altri casi, ispirata - e già fu notato nella

sentenza sopra ricordata - a criteri formalistici non adeguati

all'importanza del precetto non osservato. Nonostante tale censura, la

disposizione impugnata non può dirsi però lesiva del principio

costituzionale che garantisce a tutti indistintamente la possibilità

di agire in giudizio a tutela delle proprie posizioni soggettive

tutelate dall'ordinamento giuridico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

del terzo comma dell'art. 668 del Cod. proc. civile, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, proposta dal Pretore di Pisticci

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA- MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:83 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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