Corte costituzionale

Sentenza n. 89/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/05/1972 · relatore Giuseppe Verzì

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 663

e 668, primo comma, del codice di procedura civile, promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 23 febbraio 1970 dal pretore di Rho nel

procedimento civile vertente tra Cislaghi Filippo e Salerno Rosario,

iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 136 del 3 giugno 1970;

2) ordinanza emessa il 15 marzo 1971 dal giudice conciliatore di

Pontecagnano Faiano nel procedimento civile vertente tra De Donato

Giuseppe e Negri Pietro, iscritta al n. 145 del registro ordinanze 1971

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12

maggio 1971.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1972 il Giudice relatore

Giuseppe Verzì;

udito il vice avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con ordinanza 23 febbraio 1970, emessa nel procedimento civile di

opposizione ex art. 615 del codice di procedura civile tra Cislaghi

Filippo e Salerno Rosario, il pretore di Rho ha sollevato la questione

di legittimità costituzionale degli articoli 663 e 668 del codice di

procedura civile in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111

della Costituzione, dopo averne rilevato la non manifesta infondatezza

e la rilevanza per la definizione del giudizio principale.

Avanti questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri.

La stessa questione, limitatamente all'art. 668 del codice di

procedura civile, ma del pari in riferimento ai suddetti articoli della

Carta, è stata sollevata altresì dal giudice conciliatore di

Pontecagnano Faiano con ordinanza del 15 marzo 1971, emessa nel

procedimento civile vertente tra De Donato Giuseppe e Negri Pietro.

In quest'ultimo giudizio non vi è stata costituzione di parti, né

è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Poiché le cause hanno per oggetto sostanzialmente la medesima

questione, esse possono essere riunite e decise con unica sentenza.

2. - L'art. 663, primo comma, del codice di procedura civile viene

denunziato per contrasto con l'art. 24 della Costituzione, perché,

dalla mancata comparizione dell'intimato, fa derivare la convalida

della licenza o dello sfratto (in tal caso previa semplice

dichiarazione del locatore di persistenza della morosità) mentre nel

giudizio ordinario di cognizione, la stessa mancata comparizione

produce effetti ben diversi. La norma inoltre violerebbe il principio

di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, sia per il

trattamento differenziato che ne deriva a seconda che l'intimato

compaia o non all'udienza, ovvero a seconda che il procedimento

adottato sia quello ordinario di cognizione, o quello di convalida; sia

perché opererebbe la risoluzione di un contratto a prestazioni

corrispettive (come è quello di locazione) in modo difforme da quanto

prescrivono gli artt. 1454 e 1455 del codice civile. E violerebbe

infine l'art. 111 Cost. in quanto il meccanismo automatico

comparizione-convalida escluderebbe una seria motivazione del

provvedimento, che non sia quella del richiamo agli articoli di legge.

3. - La questione non è fondata.

Nel procedimento di convalida di licenza o di sfratto - che è un

procedimento sommario per il rilascio di un immobile tenuto in

locazione per fine del contratto o per morosità - la mancata

comparizione dell'intimato all'udienza assume decisiva rilevanza

risolvendosi nel contegno processuale proprio di chi, avendo avuto

conoscenza della citazione, volontariamente non si presenta al giudice,

e dimostra in tal modo di non avere ragioni da far valere né interesse

alcuno alla difesa.

Il fatto che la mancata volontaria comparizione è equiparata alla

mancata opposizione vuol significare che, nell'uno e nell'altro caso,

sussiste una carenza di interesse dell'intimato, la quale rende inutile

l'esercizio del diritto di difesa nel merito, rimanendo ovviamente tale

diritto integro per quanto attiene alla volontarietà o meno della

mancata comparizione. Ed infatti la norma impugnata impone al giudice

l'obbligo di ordinare la rinnovazione della citazione nel caso in cui

risulti (od anche in quello in cui sembri probabile) che l'intimato non

abbia avuto conoscenza della citazione, o per caso fortuito o per forza

maggiore.

Pur tenendo conto della diversità della materia, esiste analogia

fra siffatta ipotesi e quella della mancata comparizione all'udienza

dell'opponente a decreto penale di condanna. E, per il decreto penale,

la Corte ha affermato che "la mancata comparizione non giustificata

costituisce un comportamento processuale volontario del soggetto

interessato che, o per la riconosciuta infondatezza dei motivi dedotti

(nell'atto di opposizione) o per qualsiasi altra ragione, ammette che

è venuto a cessare l'interesse a coltivare la opposizione o a

proseguire il relativo giudizio" (sent. n. 46 del 1957).

Il giudice a quo vorrebbe dedurre la violazione del diritto di

difesa dal fatto che, nel giudizio ordinario di cognizione, la mancata

comparizione del convenuto consente la prosecuzione del processo in

contumacia. Occorre invece considerare che le norme del procedimento

ordinario non sono le sole che assicurino la tutela giurisdizionale, e

che nel caso in esame trattasi di un procedimento speciale predisposto

dal legislatore per determinate finalità, fra le quali quella di

definire il giudizio, evitando che, attraverso l'abuso del diritto di

difesa, il conduttore possa protrarre, anche per lungo tempo, il

godimento del bene locato. Ed in questi casi al legislatore è

consentito di differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla

particolarità del rapporto da regolare.

Appare infine argomento di nessun pregio quello che, in caso di

sfratto, la convalida è subordinata alla mera dichiarazione del

locatore circa la persistenza della morosità; la quale anzi

costituisce una ulteriore garanzia per l'intimato al quale sarebbe

spettato l'onere di provare l'avvenuto pagamento.

Pertanto il diritto di difesa è assicurato dall'obbligo della

citazione che comporta per l'intimato la facoltà di instaurare o meno

il contraddittorio; dall'obbligo di rinnovare la citazione qualora il

giudice accerti o ritenga probabile che l'intimato non ne abbia avuto

conoscenza o non sia potuto comparire; ed infine dalla possibilità di

esperire la tardiva opposizione nei casi previsti dall'art. 668 del

codice di procedura civile.

4. - La questione non è fondata neppure in riferimento agli artt.

3 e 111 della Costituzione.

Infatti, il trattamento differenziato prospettato dalla ordinanza

di rimessione è giustificato dalla particolare struttura del

procedimento speciale.

E non è violato neppure l'art. 111 Cost. dal momento che, il

provvedimento di convalida deve essere motivato con l'accertamento dei

presupposti che lo legittimano.

5. - Anche l'art. 668, che ha per oggetto l'opposizione alla

convalida pronunciata in assenza dell'intimato sarebbe, secondo

l'ordinanza di rimessione, viziato di illegittimità in riferimento

agli artt. 24, 3 e 111 della Costituzione.

In merito all 'art. 24 della Costituzione la Corte osserva che

l'opposizione alla convalida pronunziata in assenza dell'intimato

costituisce il mezzo migliore che la legge possa apprestare per

assicurare la tutela giurisdizionale; ed invero con tale forma di

impugnazione il procedimento segue il suo corso regolare con tutte le

garanzie del rito ordinario.

Le condizioni per l'ammissibilità della opposizione non tolgono

efficacia alla tutela, come ritiene il giudice a quo. La prova della

mancata conoscenza della citazione, il termine perentorio di dieci

giorni, la cauzione ex art. 651, la valutazione del giudice sui gravi

motivi che possono consentire la sospensione del processo esecutivo,

rispondono ovviamente alla imprescindibile esigenza di regolamentare

l'istituto anche per evitare sconfinamenti od abusi.

Sotto questo profilo, pertanto, l'art. 24 della Costituzione non è

violato.

6. - La tutela giurisdizionale non è assicurata dall'articolo

impugnato nella sola ipotesi - rilevata dall'ordinanza del giudice

conciliatore di Pontecagnano Faiano - in cui l'intimato, pur avendo

avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza

per caso fortuito o per forza maggiore.

L'art. 668 ammette l'opposizione nei soli casi di mancata

conoscenza della citazione. Il principio innanzi chiarito del

comportamento volontario del conduttore, posto a fondamento ed a

giustificazione della convalida, richiede che, anche l'intimato il

quale si trovi nelle sopraindicate condizioni per circostanze non

dipendenti dalla sua volontà, possa esercitare il diritto di difesa

mediante la tardiva opposizione alla convalida.

Pertanto, limitatamente a questa ipotesi, la Corte ritiene

sussistente la violazione dell'art. 24 della Costituzione.

7. - Il principio di uguaglianza non è violato dall'art. 668, per

le stesse ragioni esposte sopra in merito all'art. 663 del codice di

procedura civile (vedi n. 4).

E la Corte ritiene infine che sia inammissibile, per mancanza di

rilevanza, la questione sollevata nel senso che la norma impugnata,

ammettendo soltanto il rimedio della opposizione tardiva, precluderebbe

il ricorso per cassazione avverso la ordinanza di convalida, che

sostanzialmente ha valore di sentenza, con ciò violando l'art. 111

della Costituzione. Il giudice a quo ha infatti preso occasione

dall'art. 668 del codice di procedura civile per proporre una questione

di legittimità costituzionale, la cui risoluzione non è necessaria

per il giudizio di sua competenza.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art.

668 del codice di procedura civile (opposizione dopo la convalida)

limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione

all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia

potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 663 del codice di procedura civile, sollevata, in

riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dall'ordinanza

del 23 febbraio 1970 del pretore di Rho; b) dell'art. 668, primo comma,

del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3

e 24 della Costituzione, dalla stessa ordinanza del pretore di Rho e,

in riferimento agli articoli 3 e 111 della Costituzione, dall'ordinanza

del 15 marzo 1971 del giudice conciliatore di Pontecagnano Faiano;

dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 668, primo comma, del codice di

procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 111 della

Costituzione, dalla suindicata ordinanza del pretore di Rho.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:89 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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