Art. 637 c.p.c. — Giudice competente
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[1]Per l'ingiunzione e' competente il conciliatore, il pretore o il presidente del tribunale, che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.
[2]Per i crediti previsti nel numero 2 dell'articolo 633 e' competente anche il capo dell'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.
[3]Gli avvocati e procuratori possono altresi' proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo dove ha sede l'associazione professionale alla quale sono iscritti; e i notai possono proporla, osservate le disposizioni relative alla competenza per valore, al pretore del mandamento in cui si trova il loro ufficio o al presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il sindacato dal quale dipendono.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998
