Codice di procedura civile

Art. 637 c.p.c. — Giudice competente

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998. Leggi il testo vigente →

[1]Per l'ingiunzione e' competente il conciliatore, il pretore o il presidente del tribunale, che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

[2]Per i crediti previsti nel numero 2 dell'articolo 633 e' competente anche il capo dell'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

[3]Gli avvocati e procuratori possono altresi' proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo dove ha sede l'associazione professionale alla quale sono iscritti; e i notai possono proporla, osservate le disposizioni relative alla competenza per valore, al pretore del mandamento in cui si trova il loro ufficio o al presidente del tribunale nella cui circoscrizione ha sede il sindacato dal quale dipendono.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 21 marzo 1998

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Decreto ingiuntivoVersione 0.3

Ricorso per decreto ingiuntivo

Ricorso monitorio per una somma di danaro, con premesse e diritto già scritti secondo la prova del credito, termine dell’art. 641, esecuzione provvisoria e procura in calce.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Decreto ingiuntivoVersione 0.1

Opposizione a decreto ingiuntivo

Atto del debitore ingiunto, con citazione nel rito ordinario o ricorso nel procedimento semplificato, motivi tipici già scritti, sospensione o diniego della provvisoria esecuzione, revoca del decreto e procura in calce.

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 637 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 12660/2026

    5 maggio 2026

    In tema di determinazione della competenza territoriale, il foro speciale di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. trova applicazione anche qualora la domanda monitoria abbia a oggetto il compenso per prestazioni professionali rese dall'avvocato nell'ambito di un arbitrato rituale, attesa l'assimilazione, sul piano funzionale, del relativo procedimento a quello giurisdizionale.(In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la competenza del tribunale adito ex art. 637, comma 3, c.p.c., cassando la decisione di merito che ne aveva escluso l'applicabilità sul presupposto che l'attività professionale fosse stata svolta in sede arbitrale e non in un processo giurisdizionale).

    Art. 637 c.p.c. · Art. 816-bis c.p.c. · Art. 42 c.p.c. · Art. 633 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

6 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 50/2010

    Questione infondata
    18 febbraio 2010

    L'oggetto del giudizio di costituzionalità in via incidentale è limitato alle norme ed ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione, non potendo essere presi in considerazione, oltre i limiti in queste fissati, ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo , sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. Pertanto, sono inammissibili le deduzioni di una delle parti private dirette ad estendere il thema decidendum attraverso il richiamo dell'ulteriore parametro costituito dall'art. 25 Cost. Negli stessi termini, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 236/2009, n. 56/2009, n. 86/2008, ordinanze n. 174/2003 e n. 379/2001.

    Art. 637 c.p.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 410/2005

    Questione infondata
    3 novembre 2005

    Gli inconvenienti fattuali prospettati dal giudice rimettente a proposito della possibilità per il creditore istante di adire arbitrariamente un giudice incompetente per rendere più difficoltosa l’opposizione al debitore non incidono – come la Corte ha già affermato – in quanto tali, sulla legittimità della norma denunciata, poiché l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice a quo, non può essere di preclusione ad una interpretazione dell’art. 637 cod. proc. civ. rispettosa dei principi costituzionali e, in particolare, dell’art. 24. Non è, pertanto, fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 637 del codice di procedura civile, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione. - Sentenze citate nn. 218, 320 e 394/1996; n. 251/1986.

    Art. 637 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 394/1996

    Questione infondata
    16 dicembre 1996

    Manifesta infondatezza della questione, già dichiarata manifestamente infondata. - O. nn. 218/1996 e 320/1996. red.: G. Leo

    Art. 18 c.p.c. · Art. 19 c.p.c. · Art. 20 c.p.c. · Art. 28 c.p.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art637 · fonte del testo

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