Corte costituzionale

Sentenza n. 137/1975

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 637,

terzo comma, del codice di procedura civile, promossi con ordinanze

emesse il 12 giugno 1973 dal pretore di Ferrara in due procedimenti

civili vertenti tra Forniti Giorgio e Minerbi Alberto, iscritte ai nn.

370 e 371 del registro ordinanze 1973 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.

Udito nella camera di consiglio del 6 marzo 1975 il Giudice

relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In due procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo

promossi da Alberto Minerbi contro l'avv. Giorgio Forniti, il

professionista opposto ha invocato l'applicabilità in suo favore

dell'art. 637 del codice di procedura civile, in forza del quale

giudice competente per l'ingiunzione è il conciliatore, il pretore o

il presidente del tribunale, che sarebbe competente per la domanda

proposta in via ordinaria e, per i crediti previsti nel n. 2 dell'art.

633, anche il capo dell'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla

quale il credito si riferisce, ma "gli avvocati e procuratori possono

altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al

giudice competente per valore del luogo dove ha sede l'associazione

professionale alla quale (ed ora l'ordine professionale al quale) sono

iscritti".

Il pretore adito non ha però ritenuto di poter applicare alla

specie l'art. 637, comma terzo, nonostante che ne ricorressero in fatto

le condizioni, avendo dubitato della legittimità costituzionale della

norma de qua, e con separate ordinanze, identicamente motivate, del 12

giugno 1973, ha sollevato la questione per contrasto con gli artt. 3 e

24 della Costituzione.

La questione sarebbe rilevante nel processo in corso, perché

dipenderebbe dalla risoluzione di essa l'individuazione del giudice

competente.

Sarebbe poi non manifestamente infondata dal momento che la norma,

"da un lato, riserva una posizione di privilegio ad una categoria di

cittadini, quella degli avvocati e procuratori, cui corrisponde una

correlativa soggezione di tutti gli altri; dall'altro, con lo

spostamento della competenza per territorio, scelta a seconda della

propria convenienza dal professionista, rende più oneroso il processo,

per una delle parti, con l'effetto di creare una remora alla

possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri interessi e

quindi di violare sostanzialmente il diritto alla difesa".

2. - Le ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e

pubblicate.

Davanti a questa Corte non si è costituita nessuna delle parti; e

non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Con le due ordinanze del pretore di Ferrara indicate in

epigrafe è sollevata la stessa questione di legittimità

costituzionale e precisamente si domanda se contrasti con gli articoli

3 e 24 della Costituzione l'art. 637, comma terzo, del codice di

procedura civile in forza del quale gli avvocati e procuratori possono

proporre domanda di ingiunzione contro i propri clienti al giudice

competente per valore del luogo dove ha sede il consiglio dell'ordine

nei cui albi sono iscritti.

I due procedimenti possono, per ciò, essere riuniti e decisi con

unica sentenza.

2. - Il giudice a quo ritiene che sia violato l'art. 3 della

Costituzione, perché la norma in esame, dettata in materia di

competenza del giudice a conoscere della domanda d'ingiunzione, tratta

in modo differenziato, e senza che ricorra una adeguata

giustificazione, una categoria di cittadini, e precisamente quella

degli avvocati e procuratori, a cui riserva una posizione di privilegio

per ciò che ad essa attribuisce il potere di determinare lo

spostamento della competenza ordinaria, e tutti gli altri cittadini che

non hanno lo stesso potere ed anzi vengono a trovarsi nella correlativa

posizione di soggezione.

Ai fini della individuazione dei termini della questione, va subito

osservato che la detta soggezione, in effetti, ammesso che esista e

rilevi, non può ricorrere nei confronti dei cittadini diversi dai

clienti dei professionisti legali che dalla detta norma non sono né

avvantaggiati né danneggiati e ricorre tutt'al più o solo nei

confronti dei clienti atteso che gli avvocati e procuratori solamente

per i crediti verso di essi possono giovarsi della norma in questione.

Ed allora la dedotta discriminazione più propriamente consisterebbe in

ciò che unicamente agli avvocati e procuratori è attribuito il detto

potere ex art. 637, comma terzo, e non anche a tutti gli altri

cittadini (ivi compresi i clienti dei detti professionisti) e che

correlativamente all'indicata posizione attiva, riconosciuta agli

avvocati e procuratori, si avrebbe quella di soggezione dei clienti

degli stessi.

E va ancora tenuto presente che il disposto della norma de qua

acquista pratico rilievo tutte le volte in cui il giudice così

individuato non sia anche quello del luogo in cui risiede o ha

domicilio l'ingiunto (siccome si osserva nella stessa ordinanza di

rimessione) o quello del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi

l'abolizione dedotta in giudizio, ai sensi degli artt. 18 e 20 del

codice di rito, ovvero "il capo dell'ufficio giudiziario che ha deciso

la causa alla quale il credito si riferisce" (articolo 637, comma

secondo, dello stesso codice); e che quindi, l'ambito di effettiva

applicazione della norma è ben contenuto e limitato.

3. - Così precisati i termini e la portata pratica del profilo di

illegittimità costituzionale in esame, il principio di eguaglianza non

risulta violato.

Gli avvocati e procuratori in vista e per il fatto dell'esercizio

della professione, si trovano in una posizione che ha aspetti di

peculiarità che oggettivamente la differenziano da quella di tutti gli

altri prestatori d'opera intellettuale, in ordine alla corresponsione

della remunerazione loro dovuta (sentenza n. 132 del 1974), ed è

certamente diversa rispetto a quella di tutti gli altri cittadini. Sono

essi, infatti, tenuti a superare esami di Stato o avere determinati

requisiti o anzianità qualificanti, per potere essere iscritti agli

albi e per potere esercitare la professione; e sono ancora tenuti, e

tra l'altro, ad osservare nello svolgimento della loro attività norme

anche non scritte, sottostando quindi circa la loro condotta e sotto il

profilo deontologico, al controllo del consiglio dell'ordine

competente. E tali condizioni, limiti e limitazioni risultano posti a

tutela dell'interesse di tutti i cittadini ed in particolare di quelli

(che a loro volta possono anche essere dei professionisti legali) che

agli avvocati e procuratori si rivolgono per la difesa e rappresentanza

in sede giudiziale o nella materia extragiudiziale.

Gli avvocati e procuratori, d'altra parte, debbono avere la

residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo degli

avvocati sono iscritti, e nel capoluogo del circondario nel quale sono

iscritti nell'albo dei procuratori, e onde far fronte ad un'esigenza

ognora crescente, sono portati ad organizzare adeguatamente la loro

attività di lavoro autonomo. E la scelta della sede, nella unitarietà

dei suoi effetti, non può rilevare in favore di chi legittimamente la

compia.

La qualità di professionista legale è il riflesso soggettivo di

una disciplina a cui sottostanno interessi pubblici o collettivi ed in

cui concorrono mezzi e modi di tutela, appropriati e coerenti. Essa,

quale entità materiale e giuridica, non si presta ad essere esaminata

analiticamente, ma deve essere valutata in sé, e per ciò le singole

norme, da cui si originano gli effetti giuridici particolari (e così

quella della cui legittimità costituzionale si dubita), vanno, in sede

di controllo della loro conformità a Costituzione, considerate nel

loro complesso.

Non si può quindi prescindere dall'ampiezza e portata che ha la

tutela giurisdizionale prevista in favore di codesti professionisti.

Essi, per conseguire le loro pretese di carattere patrimoniale nei

confronti dei clienti, possono adire il magistrato dando vita ad un

ordinario processo di cognizione o chiedendo l'emissione di un decreto

ingiuntivo o giovandosi della speciale procedura di cui all'art. 28

della legge 13 giugno 1942, n. 794 (e successive modifiche). Ora,

nell'ambito di tale normativa, relativamente alla quale questa Corte, a

proposito della procedura da ultimo ricordata, non ha ravvisato

l'illegittimità costituzionale di cui alla denuncia (sentenza n. 22

del 1973), rientra l'art. 637, comma terzo, del codice di procedura

civile.

Pertanto, l'attribuzione ai professionisti legali del potere di

scegliere unilateralmente, e giusta il criterio sopra riferito, la

competenza per territorio in tema di procedimento per ingiunzione,

appare sufficientemente giustificata.

Né contrasta con il principio di eguaglianza il fatto che i

clienti di professionisti legali si trovino nella detta posizione di

soggezione, giacché questa è affatto correlata a quella attiva e

positiva dei professionisti legali e non può di conseguenza non

trovare in essa la propria base: le due categorie di soggetti sono

diverse e se è logico che ad una di esse spetti un potere con effetti

nei confronti dell'altra, è l'intera situazione giuridica a risultare

razionalmente giustificata.

Non si è quindi in presenza di un ingiustificato privilegio,

sibbene di una razionale agevolazione per una categoria di lavoratori

autonomi.

4. - Non si ha, d'altra parte, la lamentata violazione del diritto

di difesa.

Secondo il giudice a quo, l'art. 24, comma secondo, della

Costituzione non sarebbe rispettato perché il cliente, oltre a

trovarsi nell'indicato stato di soggezione, non avrebbe la possibilità

di scegliere il proprio difensore intuitu personae, e perché sarebbe

costretto a sopportare spese superiori a quelle a cui andrebbe incontro

se il giudizio si svolgesse davanti al giudice del luogo di residenza o

di domicilio di esso cliente, e perché, in definitiva, il diritto di

difendersi del cliente sarebbe menomato per ciò che potrebbe proporre

opposizione al decreto ingiuntivo concesso ai sensi dell'art. 637,

comma terzo, solo colui che fosse in grado di sopportare i detti più

elevati costi processuali.

Senonché, in contrario, va rilevato che nei confronti di tutti gli

esercenti la professione legale iscritti nei relativi albi, si può e

si deve presupporre una generica fiducia, come riflesso delle qualità

da essi normalmente possedute, e che quindi alla scelta il cliente può

attendere con facilità e sicurezza anche se il processo si svolge in

una sede diversa da quella che gli sia abituale; e che l'impossibilità

o la notevole difficoltà nell'operare la scelta del difensore intuitu

personae non ricorrono neppure quando per la migliore assistenza e

rappresentanza siano richieste particolari attitudini o

specializzazioni nel professionista, perché in tal caso, dovunque si

svolga il processo, non mancano i mezzi perché il cliente si possa

rivolgere al professionista più adatto.

Tutt'al più possono aversi semplici difficoltà di ordine pratico,

ma queste non mancano in ogni processo e per nessuna delle parti e per

ciò solo non comportano alcuna rilevante menomazione del diritto di

difesa.

C'è poi da tener presente che per il fatto di doversi difendere in

località diversa dalla residenza o dal domicilio, il cliente non

incontra in ogni caso e necessariamente maggiori spese: il conferimento

del mandato ed i contatti con il professionista possono aver luogo in

vari modi e senza rilevante aggravio di spesa.

Comunque, l'eccedenza di spesa, ammesso che in concreto ci sia, non

è regola tale da mettere il cliente di fronte alla alternativa di

provvedere o rinunziare alla difesa.

Infine, e conclusivamente, esclusa la contrarietà al principio di

eguaglianza della norma denunciata e considerate, quindi, adeguatamente

giustificate le posizioni del professionista e del cliente in ordine

alla scelta del foro, non può non rilevare che proprio da tale scelta

dipenderebbe l'eventuale maggiore costo del processo per il cliente.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 637, comma terzo, del codice di procedura civile, sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di

Ferrara con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:137 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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