Istituzione del giudice di pace

Art. 43 — Cause pendenti

Sono decise dal conciliatore, dal pretore o dal tribunale secondo le norme anteriormente vigenti le cause pendenti dinanzi agli stessi organi anche se attribuite dalla presente legge alla competenza del giudice di pace. Tuttavia, i giudizi dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile, ancorche' il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

Testo vigente dal 27 novembre 1991

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 458/1998

    Questione inammissibile
    30 dicembre 1998

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 39, 43, 44 e 47 l. 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), dell'art. 1 l. n. 374 del 1991 e, per conseguenza, dell'intero testo della legge medesima - sollevate con riferimento, rispettivamente, agli artt. 24, 25 e alla VII disp. trans. della Costituzione, agli artt. 102, commi primo e secondo, 106, commi primo e secondo, e alla VII disp. trans. Cost., e a tutte le norme della Sezione I del Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione - in quanto le questioni stesse risultano prospettate in termini ambigui, perplessi e comunque contraddittori. red.: S. Di Palma

    Art. 25 cost. · Art. 102 cost. · Art. 106 cost. · Art. 39 Istituzione del giudice di pace

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art43 · fonte del testo

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