Art. 677 c.p.c. — Esecuzione del sequestro giudiziario

[1]Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonche' la comunicazione di cui all'art. 608, primo comma.

[2]((L'art. 608, primo comma, e' applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore)).

[3]Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, puo' ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.

[4]Al terzo si applica la disposizione dell'art. 211.

Testo vigente dal 1 luglio 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1951

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1951 al 1 luglio 1951. 1 parola tolta.

L'art. 608, primo comma, e' applicabile se il custode tolto: non sia persona diversa dal detentore.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art677 · fonte del testo

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