Art. 543 c.p.c. — Forma del pignoramento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 luglio 1998 al 1 marzo 2006. Leggi il testo vigente →

[1]Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato personalmente al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.

[2]L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:

  • 1)l'indicazione del credito per il quale si procede, del titolo esecutivo e del precetto;
  • 2)l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute e l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
  • 3)la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente;8890
  • 4)la citazione del terzo e del debitore a comparire davanti al giudice dell'esecuzione del luogo di residenza del terzo, affinche' questi faccia la dichiarazione di cui all'articolo 547 e il debitore sia presente alla dichiarazione e agli atti ulteriori.8890

[3]Nell'indicare l'udienza di comparizione si deve rispettare il termine previsto nell'articolo 501.

[4]L'ufficiale giudiziario, che ha proceduto alla notificazione dell'atto, e' tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo previsto nell'articolo 488. In tale fascicolo debbono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto che il creditore pignorante deve depositare in cancelleria al momento della costituzione prevista nell'articolo 314.8890

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D.Lgs. 19 febbraio 1998,n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188

90

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Testo in vigore dal 4 luglio 1998 al 1 marzo 2006

CautelariVersione 0.1

Ricorso per sequestro conservativo

Ricorso ex art. 671 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con il credito, il fondato timore di perdere la garanzia, i beni mobili, immobili e i crediti da sequestrare, e l’istanza di decreto senza contraddittorio.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

EsecuzioneVersione 0.2

Atto di pignoramento presso terzi

Pignoramento di crediti del debitore presso uno o più terzi, con intimazione al terzo, avvertimenti dell’art. 492, citazione del debitore e invito al terzo per la dichiarazione.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 543 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15619/2026

    21 maggio 2026

    In tema di azione revocatoria, l'assegnazione, in sede esecutiva ex art. 553 c.p.c., al creditore di un credito già spettante al suo debitore, non esclude l'interesse all'esercizio dell'azione atteso che detta assegnazione, realizzando un trasferimento pro solvendo e non pro soluto, non determina l'immediata estinzione del credito del pignorante, essendo all'uopo necessario il pagamento da parte del terzo debitore.

    Art. 543 c.p.c. · Art. 2901 c.c. · Art. 553 c.p.c. · Art. 100 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 165 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8478/2026

    4 aprile 2026

    In tema di pignoramento presso terzi, la misura dell'obbligo di custodia gravante sul terzo - come determinata, con disposizione cogente ed inderogabile, dall'art. 546 c.p.c. - non può essere incisa, neppure in via mediata o indiretta, da provvedimenti del giudice dell'esecuzione, cui compete unicamente di impartire "l'ordine" di cui all'art. 543, comma 2, n. 2, c.p.c., che, in relazione ai possibili sviluppi del procedimento, può consistere nell'ordine al terzo di adempiere in favore dell'assegnatario, ex art. 553 c.p.c. o nella liberazione totale del terzo dall'obbligo di custodia (in fattispecie estintive tipiche ed atipiche) o, infine, nella riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., e deve, in ogni caso, tradursi ed estrinsecarsi in un provvedimento dal contenuto dispositivo chiaro ed univoco, idoneo a conformare l'agire del terzo pignorato, che dello stesso è il primo destinatario, quale soggetto che nella procedura de qua riveste il ruolo di ausiliario del giudice.

    Art. 543 c.p.c. · Art. 546 c.p.c. · Art. 553 c.p.c. · Art. 496 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 240 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7964/2026

    31 marzo 2026

    In tema di espropriazione presso terzi, ove l'azione esecutiva sia risultata infruttuosa - per la dichiarazione negativa del terzo detentore del bene pignorato e per l'esito negativo del conseguente accertamento ex art. 549 c.p.c. -, le conseguenze dannose della violazione degli obblighi di custodia, incombenti sul terzo ai sensi dell'art. 546 c.p.c., possono essere fatte valere esclusivamente dal titolare del bene pignorato e non dal creditore procedente.

    Art. 543 c.p.c. · Art. 65 c.p.c. · Art. 547 c.p.c. · Art. 549 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 235 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 32376/2025

    11 dicembre 2025

    Nel procedimento di pignoramento presso terzi, il terzo pignorato, anche nel caso in cui non abbia reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., può proporre opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, non solo nelle limitate ipotesi previste dall'art. 548, ultimo comma, c.p.c., ma anche per far valere vizi propri dell'atto (come quelli attinenti alla corretta operatività del meccanismo della ficta confessio), avendo un legittimo interesse all'individuazione del soggetto cui il debito debba essere pagato per ottenere l'effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato l'inammissibile l'opposizione del terzo pignorato in ragione della carenza di interesse a far valere l'esorbitanza del quantum debeatur, omettendo di pronunciarsi sulla domanda principale afferente a vizi propri dell'ordinanza).

    Art. 543 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 547 c.p.c. · Art. 553 c.p.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 102 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, settembre 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 1998

Confronto con la versione in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998,n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art543 · fonte del testo

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