Codice di procedura civile

Art. 496 c.p.c. — Riduzione del pignoramento

Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati e' superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, puo' disporre la riduzione del pignoramento.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 496 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8478/2026

    4 aprile 2026

    In tema di pignoramento presso terzi, la misura dell'obbligo di custodia gravante sul terzo - come determinata, con disposizione cogente ed inderogabile, dall'art. 546 c.p.c. - non può essere incisa, neppure in via mediata o indiretta, da provvedimenti del giudice dell'esecuzione, cui compete unicamente di impartire "l'ordine" di cui all'art. 543, comma 2, n. 2, c.p.c., che, in relazione ai possibili sviluppi del procedimento, può consistere nell'ordine al terzo di adempiere in favore dell'assegnatario, ex art. 553 c.p.c. o nella liberazione totale del terzo dall'obbligo di custodia (in fattispecie estintive tipiche ed atipiche) o, infine, nella riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c., e deve, in ogni caso, tradursi ed estrinsecarsi in un provvedimento dal contenuto dispositivo chiaro ed univoco, idoneo a conformare l'agire del terzo pignorato, che dello stesso è il primo destinatario, quale soggetto che nella procedura de qua riveste il ruolo di ausiliario del giudice.

    Art. 496 c.p.c. · Art. 543 c.p.c. · Art. 546 c.p.c. · Art. 553 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art496 · fonte del testo

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