Art. 475 c.p.c. — Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023. Leggi il testo vigente →

((Le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti dell'autorita' giudiziaria, nonche' gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o per i suoi successori, devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.)) 171

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023

Decreto ingiuntivoVersione 0.1

Istanza di esecutorietà del decreto ingiuntivo

Istanza al giudice che ha pronunciato il decreto perché lo dichiari esecutivo, per mancata opposizione nel termine o per mancata costituzione dell’opponente, con gli estremi della notificazione e gli allegati.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

EsecuzioneVersione 0.1

Precetto per consegna o rilascio

Precetto per il rilascio di un immobile o per la consegna di beni mobili, con il titolo descritto nei suoi estremi, la descrizione sommaria dei beni, il termine fissato nel titolo, gli avvertimenti dell’art. 480, procura in calce, relate, richiesta di esecuzione all’ufficiale giudiziario e schema del preavviso di rilascio.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

EsecuzioneVersione 0.1

Istanza di ricerca telematica dei beni da pignorare

Istanza all’ufficiale giudiziario perché cerchi con modalità telematiche i beni del debitore nelle banche dati pubbliche, oppure, prima della notificazione del precetto o del decorso del termine ad adempiere, istanza al presidente del tribunale perché autorizzi la ricerca per il pericolo nel ritardo.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

EsecuzioneVersione 0.1

Atto di intervento del creditore nell’esecuzione

Ricorso del creditore che interviene in un’espropriazione mobiliare, presso terzi o immobiliare già iniziata, con o senza titolo esecutivo nei casi dell’art. 499, per partecipare alla distribuzione della somma ricavata, con la causa di prelazione, il tempo dell’intervento e la relata per il creditore senza titolo.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 475 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21832/2025

    29 luglio 2025

    L'opposizione agli atti esecutivi con cui si censura un vizio meramente formale è, di regola, inammissibile se l'opponente non deduce le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull'andamento o sull'esito del processo; fa eccezione il caso in cui la violazione delle norme processuali abbia comportato, con immediata evidenza, la definitiva soppressione delle prerogative difensive riconosciute alla parte in relazione alle peculiarità del processo esecutivo. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione ex art. 617 c.p.c. con la quale i terzi proprietari degli immobili ipotecati lamentavano la violazione dell'art. 475 c.p.c., per essere il contratto di mutuo azionato nei loro confronti privo della formula esecutiva, senza allegare il concreto pregiudizio subito per effetto di tale irregolarità formale, non ravvisandosi alcuna situazione tale da rendere il pregiudizio "autoevidente".

    Art. 475 c.p.c. · Art. 617 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 232 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 ottobre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 18 ottobre 2022. 111 parole tolte, 28 parole aggiunte in 3 capoversi.

Le sentenzeaggiunto: , i provvedimenti e gli altri tolto: provvedimenti dell'autorita' giudiziaria e aggiunto: atti dell'autorita' giudiziaria, nonche' gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, tolto: debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

tolto: La spedizione del titolo in forma esecutiva puo' farsi soltanto alla aggiunto: ai sensi dell'articolo 474, per la parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o tolto: ai aggiunto: per i suoi successori, tolto: con indicazione in calce della persona alla quale e' spedita.

tolto: La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione in nome del Re Imperatore e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: "Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti" aggiunto: devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art475 · fonte del testo

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