(1) Agli atti notarili che sono esecutivi nello Stato nel quale sono stati stipulati, viene data esecuzione nell'altro Stato secondo la procedura prevista per le decisioni giudiziarie, in quanto questa sia applicabile e sempre che l'esecuzione non sia contraria all'ordine pubblico dello Stato richiesto. (2) La parte che intende far valere un atto notarile nell'altro Stato deve produrre una copia autentica del documento munita del sigillo o del timbro del notaio ed una dichiarazione di quest'ultimo dalla quale risulti che tale documento ha l'efficacia di titolo esecutivo. Si applicano i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 9.

Testo vigente dal 25 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;71~art11 · fonte del testo

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