Art. 351 c.p.c. — Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998. Leggi il testo vigente →

[1]((Sull'istanza prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza nella prima udienza.

[2]La parte puo', con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Davanti alla corte di appello il ricorso e' presentato al presidente del collegio.

[3]Il presidente del collegio o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio o davanti a se'. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, puo' disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, all'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.)) 88

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 2 gennaio 1994."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto: - (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."; - (con l'art. 92, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 3; 4; da 7 a 15; da 17 a 19; da 22 a 32; da 36 a 47; da 50 a 58; 70; 73; da 78 a 83 e 88 hanno efficacia a partire dal 30 aprile 1995."

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Testo in vigore dal 21 marzo 1998 al 4 luglio 1998

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 351 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10925/2026

    24 aprile 2026

    L'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, nella parte in cui, al comma 3, include i procedimenti di cui all'art. 283 c.p.c. tra quelli che dovevano proseguire regolarmente, in deroga alla regola della sospensione dei termini e al differimento delle udienze, sancita, per far fronte alle restrizioni dettate in seguito all'epidemia denominata COVID-19, dal precedente comma 2, va inteso, in base ad un'interpretazione sia letterale che teleologica della disposizione, come riferito esclusivamente al sub-procedimento avente ad oggetto la questione della sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, e non all'intero giudizio d'appello.

    Art. 351 c.p.c. · Art. 283 c.p.c. · Art. 83 cura italia

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 272 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 4240/2026

    25 febbraio 2026

    La parziale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, disposta dal giudice d'appello, ha efficacia meramente interinale, destinata a risolversi nella decisione di merito sul gravame e, pertanto, non comporta la parziale caducazione del titolo, la cui efficacia esecutiva resta sospesa, in tutto o in parte, durante il giudizio d'appello, per essere poi regolata dalla sentenza che lo definisce, con l'accoglimento - e, dunque, con la riforma totale o parziale della prima sentenza - oppure col rigetto (con conseguente piena efficacia esecutiva della sentenza d'appello, che si sostituisce a quella di primo grado).

    Art. 351 c.p.c. · Art. 474 c.p.c. · Art. 283 c.p.c. · Art. 352 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 87 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21730/2025

    28 luglio 2025

    L'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza appellata ai sensi dell'art. 351, comma 2, c.p.c., impone, per la sua trattazione e definizione, l'autonoma fissazione di un'udienza anticipata, di modo che, diversamente dall'ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo - laddove la trattazione dell'istanza si svolge nell'ambito del medesimo processo di appello - è dovuto un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002.

    Art. 351 c.p.c. · Art. 9 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 385 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 312/2002

    Questione infondata
    4 luglio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 351 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto tale norma, secondo il giudice rimettente, nel procedimento di sospensione dell'esecuzione, condiziona l'esercizio del diritto di difesa della parte resistente all'onere della preventiva costituzione rituale nel giudizio di appello. Le censure sono tutte basate sull'erroneo presupposto che la pronuncia sulla sospensione postuli l'onere della preventiva costituzione delle parti nel giudizio di merito, mentre al procedimento incidentale di inibitoria va tuttora riconosciuto uno spiccato carattere di autonomia rispetto al giudizio sul merito dell'appello, cosicché alla parte resistente è consentito di costituirsi ai soli fini di contraddire all'istanza di sospensione - analogamente a quanto si verifica nei procedimenti incidentali di natura cautelare - e solo in detto procedimento incidentale.

    Art. 351 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1940

1940oggi
  1. 26 novembre 2024 — oggiin vigoreper un anno
  2. 1 gennaio 2023 — 26 novembre 2024per un anno
  3. 18 ottobre 2022 — 1 gennaio 2023per 3 mesi
  4. 1 gennaio 2012 — 18 ottobre 2022per 11 anni
  5. 4 luglio 1998 — 1 gennaio 2012per 14 anni
  6. 21 marzo 1998 — 4 luglio 1998per 4 mesi
  7. 10 dicembre 1994 — 21 marzo 1998per 3 anni
  8. 1 gennaio 1993 — 10 dicembre 1994per un anno
  9. 1 gennaio 1951 — 1 gennaio 1993per 42 anni
  10. 1 gennaio 1949 — 1 gennaio 1951per 2 anni
  11. 28 ottobre 1940 — 1 gennaio 1949testo originarioper 8 anni

Che cosa è cambiato dal 21 marzo 1998

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1994 al 21 marzo 1998. 23 parole tolte, 44 parole aggiunte in 3 capoversi.

Sull'istanza tolto: di cui all'articolo 283 il collegio aggiunto: prevista dall'articolo 283 il giudice provvede con ordinanza nella prima udienza.

La parte tolto: mediante ricorso al presidente del collegio puo' richiedere aggiunto: puo', con ricorso al giudice, chiedere che la decisione sulla sospensione sia tolto: pronunziata aggiunto: pronunciata prima dell'udienza di comparizione. aggiunto: Davanti alla corte di appello il ricorso e' presentato al presidente del collegio.

Il presidente del collegio aggiunto: o il tribunale, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti aggiunto: in camera di consiglio, rispettivamente, davanti al collegio tolto: in Camera di Consiglio aggiunto: o davanti a se'. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, puo' disporre provvisoriamente l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal casoaggiunto: , all'udienza in camera tolto: del aggiunto: di consiglio il collegio tolto: riconferma, modifica e aggiunto: o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto con ordinanza non impugnabile.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

    Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art351 · fonte del testo

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