Art. 351 c.p.c. — Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 1949 al 1 gennaio 1951. Leggi il testo vigente →

[1]Sull'istanza di concessione, di revoca o di sospensione dell'esecuzione provvisoria l'istruttore provvede con ordinanza nella prima udienza.

[2]La parte, mediante ricorso al presidente del collegio o al pretore, puo' chiedere che la decisione sulla concessione o sulla revoca dell'esecuzione provvisoria o sulla sospensione dell'esecuzione iniziata sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione.

[3]Il presidente del collegio o il pretore, se riconosce che ricorrono giusti motivi d'urgenza, fissa un'udienza di comparizione delle parti davanti a se', e decide con ordinanza, che e' soggetta a reclamo a norma dell'articolo 357.

[4]((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 MAGGIO 1948, N. 483)). 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483

3

Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti". La L. 29 dicembre 1948, n. 1470, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile e' sospesa fino al 31 marzo 1949". La L. 31 marzo 1949, n. 92, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, gia' sospesa fino al 31 marzo 1949 per effetto della legge 29 dicembre 1948, n. 1470, resta ulteriormente sospesa fino al 30 giugno 1949". La L. 5 luglio 1949, n. 341, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo".

Testo in vigore dal 1 gennaio 1949 al 1 gennaio 1951

ImpugnazioniVersione 0.1

Atto di citazione in appello

Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 351 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10925/2026

    24 aprile 2026

    L'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, nella parte in cui, al comma 3, include i procedimenti di cui all'art. 283 c.p.c. tra quelli che dovevano proseguire regolarmente, in deroga alla regola della sospensione dei termini e al differimento delle udienze, sancita, per far fronte alle restrizioni dettate in seguito all'epidemia denominata COVID-19, dal precedente comma 2, va inteso, in base ad un'interpretazione sia letterale che teleologica della disposizione, come riferito esclusivamente al sub-procedimento avente ad oggetto la questione della sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, e non all'intero giudizio d'appello.

    Art. 351 c.p.c. · Art. 283 c.p.c. · Art. 83 cura italia

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 272 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 4240/2026

    25 febbraio 2026

    La parziale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, disposta dal giudice d'appello, ha efficacia meramente interinale, destinata a risolversi nella decisione di merito sul gravame e, pertanto, non comporta la parziale caducazione del titolo, la cui efficacia esecutiva resta sospesa, in tutto o in parte, durante il giudizio d'appello, per essere poi regolata dalla sentenza che lo definisce, con l'accoglimento - e, dunque, con la riforma totale o parziale della prima sentenza - oppure col rigetto (con conseguente piena efficacia esecutiva della sentenza d'appello, che si sostituisce a quella di primo grado).

    Art. 351 c.p.c. · Art. 474 c.p.c. · Art. 283 c.p.c. · Art. 352 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 87 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21730/2025

    28 luglio 2025

    L'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza appellata ai sensi dell'art. 351, comma 2, c.p.c., impone, per la sua trattazione e definizione, l'autonoma fissazione di un'udienza anticipata, di modo che, diversamente dall'ipotesi di cui al comma 1 del medesimo articolo - laddove la trattazione dell'istanza si svolge nell'ambito del medesimo processo di appello - è dovuto un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002.

    Art. 351 c.p.c. · Art. 9 Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 385 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di luglio/agosto 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 312/2002

    Questione infondata
    4 luglio 2002

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 351 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, in quanto tale norma, secondo il giudice rimettente, nel procedimento di sospensione dell'esecuzione, condiziona l'esercizio del diritto di difesa della parte resistente all'onere della preventiva costituzione rituale nel giudizio di appello. Le censure sono tutte basate sull'erroneo presupposto che la pronuncia sulla sospensione postuli l'onere della preventiva costituzione delle parti nel giudizio di merito, mentre al procedimento incidentale di inibitoria va tuttora riconosciuto uno spiccato carattere di autonomia rispetto al giudizio sul merito dell'appello, cosicché alla parte resistente è consentito di costituirsi ai soli fini di contraddire all'istanza di sospensione - analogamente a quanto si verifica nei procedimenti incidentali di natura cautelare - e solo in detto procedimento incidentale.

    Art. 351 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1940

1940oggi
  1. 26 novembre 2024 — oggiin vigoreper un anno
  2. 1 gennaio 2023 — 26 novembre 2024per un anno
  3. 18 ottobre 2022 — 1 gennaio 2023per 3 mesi
  4. 1 gennaio 2012 — 18 ottobre 2022per 11 anni
  5. 4 luglio 1998 — 1 gennaio 2012per 14 anni
  6. 21 marzo 1998 — 4 luglio 1998per 4 mesi
  7. 10 dicembre 1994 — 21 marzo 1998per 3 anni
  8. 1 gennaio 1993 — 10 dicembre 1994per un anno
  9. 1 gennaio 1951 — 1 gennaio 1993per 42 anni
  10. 1 gennaio 1949 — 1 gennaio 1951per 2 anni
  11. 28 ottobre 1940 — 1 gennaio 1949testo originarioper 8 anni

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1949

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 1 gennaio 1949. 16 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le disposizioni dei due commi precedenti si applicano in ogni caso al ricorso previsto nell'articolo 284aggiunto: COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 MAGGIO 1948, N. 483.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483

    Il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino alla revisione generale del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443 e coordinato col codice civile con regio decreto 20 aprile 1942, n. 504, sono ad esso apportate le modificazioni e le aggiunte risultanti dagli articoli seguenti". La L. 29 dicembre 1948, n. 1470, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile e' sospesa fino al 31 marzo 1949". La L. 31 marzo 1949, n. 92, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "L'entrata in vigore del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni e aggiunte al Codice di procedura civile, gia' sospesa fino al 31 marzo 1949 per effetto della legge 29 dicembre 1948, n. 1470, resta ulteriormente sospesa fino al 30 giugno 1949". La L. 5 luglio 1949, n. 341, nel modificare il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 483, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La sospensione del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, recante modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura, civile, gia', disposta con la legge 31 marzo 1949, n. 92, e' ulteriormente prorogata sino all'entrata in vigore della legge di ratifica del decreto legislativo medesimo".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art351 · fonte del testo

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