Art. 171-ter c.p.c. — Memorie integrative

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023. Leggi il testo vigente →

((Le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono:

  • 1)almeno quaranta giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 183, proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto o dal terzo, nonche' precisare o modificare le domande, eccezioni e conclusioni gia' proposte. Con la stessa memoria l'attore puo' chiedere di essere autorizzato a chiamare in causa un terzo, se l'esigenza e' sorta a seguito delle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta;
  • 2)almeno venti giorni prima dell'udienza, replicare alle domande e alle eccezioni nuove o modificate dalle altre parti, proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande nuove da queste formulate nella memoria di cui al numero 1), nonche' indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali;
  • 3)almeno dieci giorni prima dell'udienza, replicare alle eccezioni nuove e indicare la prova contraria.)) 171
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Testo in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023

Cognizione ordinariaVersione 0.3

Atto di citazione

Atto introduttivo del giudizio ordinario davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, istanze istruttorie, procura in calce e relata.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Cognizione ordinariaVersione 0.2

Comparsa di costituzione e risposta

Costituzione del convenuto nel giudizio ordinario davanti al tribunale, con eccezioni tipiche già scritte, presa di posizione sui fatti, riconvenzionale, chiamata del terzo e procura in calce.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Prima memoria integrativa

Memoria da depositare almeno quaranta giorni prima dell’udienza: svolgimento del processo, questioni indicate nel decreto dell’art. 171-bis, repliche, controeccezioni già scritte, domande conseguenti, precisazioni, chiamata del terzo e conclusioni.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Seconda memoria integrativa

Memoria da depositare almeno venti giorni prima dell’udienza: replica alle novità della prima memoria avversaria, eccezioni conseguenti, prova per testi, interrogatorio formale, esibizione, informazioni della PA, consulenza tecnica e documenti numerati in prosecuzione.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Terza memoria integrativa

Memoria da depositare almeno dieci giorni prima dell’udienza: replica alle eccezioni nuove, opposizione ai capitoli avversari già scritta sui limiti di legge, prova contraria con testimoni e documenti.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Comparsa conclusionale

Difese finali nel termine dell’art. 189: svolgimento del processo, fatti con le prove, diritto e onere della prova, fatti non contestati, valutazione di testimoni e CTU, contegno delle parti, quantificazione, spese e conclusioni trascritte dalle note.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Cognizione ordinariaVersione 0.1

Memoria di replica

Replica alla comparsa conclusionale avversaria nel termine dell’art. 189: argomenti confutati uno per uno, onere della prova, lettura delle prove, argomenti nuovi dichiarati inammissibili, conclusioni richiamate.

Stai leggendo una versione storica della norma. Questo modello non è associato alla disciplina di quella data.

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 171-ter c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 19750/2025

    16 luglio 2025

    A norma dell'art. 345 c.p.c., si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita emendatio libelli allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda. (Nella specie, la S.C. ha qualificato come emendatio la sostituzione della domanda - avanzata dai fideiussori di una correntista - di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente trattenute con quella di rideterminazione del saldo del conto corrente, depurato dagli importi illegittimamente addebitati a titolo di interessi, capitalizzazione trimestrale e commissione di massimo scoperto, sul presupposto che, fermi restando i fatti allegati in primo grado - segnatamente, l'invalidità delle clausole che prevedevano i predetti addebiti -, gli appellanti si erano limitati a insistere sulla richiesta di accertamento del saldo effettivo del conto, da ritenersi inclusa in quella di restituzione degli indebiti indebitamente trattenuti dalla banca).

    Art. 171-ter c.p.c. · Art. 345 c.p.c. · Art. 1260 c.c. · Art. 1846 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 10 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 12636/2025

    12 maggio 2025

    La produzione di un documento dopo che sono maturate le preclusioni istruttorie impone al giudice di assegnare alla controparte un termine per controdedurre e articolare prova contraria, anche se essa era già a conoscenza del documento medesimo o lo abbia maliziosamente nascosto all'avversario, potendo tale contegno rilevare solo ai fini della responsabilità aggravata.

    Art. 171-ter c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 183 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 214 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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