Art. 127 c.p.c. — Direzione dell'udienza
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[1]L'udienza e' diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.
[2]Il giudice che la dirige puo' fare o prescrivere quanto occorre affinche' la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.
Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 18 ottobre 2022
