Art. 127 c.p.c. — Direzione dell'udienza

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[1]L'udienza e' diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.

[2]Il giudice che la dirige puo' fare o prescrivere quanto occorre affinche' la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1940 al 18 ottobre 2022

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 127 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11990/2026

    30 aprile 2026

    La mancata o tardiva accettazione del deposito telematico a opera della parte di atti decisivi ai fini del decidere, derivante da un ritardo della cancelleria, comporta violazione del diritto di difesa e nullità della decisione conseguentemente assunta senza tenere conto del relativo contenuto.

    Art. 127 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 101 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 110 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 27368/2025

    13 ottobre 2025

    In tema di legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, la decisione del giudice di sostituire l'udienza con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, rigettando l'istanza di discussione orale avanzata da una parte, non è di per sé lesiva del principio del contraddittorio e del diritto difesa, essendo onere dell'istante dimostrare la lesione concreta derivante da detta scelta mediante l'indicazione degli aspetti che la discussione orale le avrebbe consentito di evidenziare e approfondire, a integrazione dei precedenti atti difensivi.

    Art. 127 c.p.c. · Art. 221 rilancio · Art. 101 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 120 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11825/2025

    5 maggio 2025

    Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.

    Art. 127 c.p.c. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 101 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 205 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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