Art. 8 c.g.c. (Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile) — Ordine di discussione e svolgimento delle cause

[1]1. L'ordine di discussione delle cause per ciascuna udienza e' fissato dal presidente ed e' affisso il giorno precedente l'udienza alla porta della sala a questa destinata.

[2]2. Le cause sono chiamate dal segretario d'udienza, salvo che il presidente disponga altrimenti per ragioni di opportunita'.

[3]3. I difensori illustrano sinteticamente davanti al collegio le loro conclusioni e le ragioni che le sostengono.

[4]4. Essi chiedono al presidente la facolta' di parlare e debbono dirigere la parola soltanto al collegio. In relazione al grado del giudizio, l'attore ha la parola per primo.

[5]5. Il presidente puo' consentire una sola replica. Non sono ammesse note d'udienza dopo la discussione.

Testo vigente dal 7 settembre 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~allegato-2-norme-di-attuazione-del-codice-della-giustizia-co-art8 · fonte del testo

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