Art. 270 c.c.i.i. — Apertura della liquidazione controllata

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[1]Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. Con la sentenza il tribunale:

  • a)nomina il giudice delegato;
  • b)nomina il liquidatore, confermando l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta e' effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale;
  • c)ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonche' dell'elenco dei creditori;
  • d)assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilita', devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
  • e)ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento e' titolo esecutivo ed e' posto in esecuzione a cura del liquidatore;
  • f)dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attivita' d'impresa, la pubblicazione e' altresi' effettuata presso il registro delle imprese;
  • g)ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza e' notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III. Se un contratto e' ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui e' aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente puo' mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

[2]-------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo.

Testo in vigore dal 14 febbraio 2019 al 15 luglio 2022

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 270 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13226/2026

    7 maggio 2026

    In tema di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. del d.lgs. n. 14 del 2019 (CCII), non sussiste la legittimazione del debitore sovraindebitato a impugnare lo stato passivo divenuto esecutivo, a termini degli artt. 273, comma 4, e 133 CCII, attesa la posizione del liquidatore quale rappresentante della massa dei creditori, il quale esercita prerogative proprie di questi ultimi e non in qualità di avente causa del debitore.

    Art. 270 c.c.i.i. · Art. 133 c.c.i.i. · Art. 273 c.c.i.i. · Art. 268 c.c.i.i.

    Rassegna di maggio 2026, p. 30 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28573/2025

    28 ottobre 2025

    In tema di liquidazione controllata, il termine assegnato dal liquidatore nell'avviso ai creditori per la trasmissione della domanda di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. d), c.c.i.i., ratione temporis vigente, ha natura perentoria in quanto termine di fonte legale avente specifica funzione acceleratoria della procedura, con la conseguenza che è preclusa la semplice presentazione della domanda oltre il termine, salvo che il creditore tardivo giustifichi il ritardo mediante un'istanza di rimessione in termini, dimostrando l'esistenza di una causa non imputabile che abbia determinato la decadenza, nei limiti e secondo la disciplina dell'art. 273, comma 7, c.c.i.

    Art. 270 c.c.i.i. · Art. 273 c.c.i.i.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 37 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025

    28 ottobre 2025

    Nella liquidazione controllata, la relazione dell'OCC sulla documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso, che deve essere allegata al ricorso, integra un presupposto di ammissibilità della procedura, la verifica della cui sussistenza, affidata al giudice di merito ai sensi dell'art. 270 c.c.i.i., non è limitata al mero controllo formale del suo deposito, ma si estende alla valutazione della sua corretta predisposizione sotto il profilo della completezza e attendibilità di dati in essa indicati, trattandosi di requisito volto non solo ad assicurare ai creditori la puntuale conoscenza della effettiva consistenza dell'attivo destinato al soddisfacimento dei crediti, ma anche a consentire al liquidatore di poter utilmente esercitare le azioni finalizzate all'incremento del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza, che aveva revocato l'apertura della procedura, per l'omessa indicazione, nel ricorso e nella relazione OCC, della vendita, a prezzo simbolico, dell'intero compendio immobiliare del debitore a una società riconducibile al figlio e della protratta attività di gestione di un ristorante stellato, circostanze idonee a incidere sulla ricostruzione della sua situazione economico patrimoniale e sulle prospettive di reintegrazione dell'attivo

    Art. 270 c.c.i.i. · Art. 269 c.c.i.i.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 38 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28483/2025

    27 ottobre 2025

    In tema di crisi d'impresa, l'art. 51, comma 15, c.c.i.i., che impone al giudice dell'impugnazione, se sussiste mala fede nel conferimento della procura, di condannare il legale rappresentante al pagamento, in solido con la società, sia delle spese legali che dell'ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato, è applicabile alla procedura di liquidazione controllata, in virtù dei richiami contenuti negli artt. 270, comma 5, e 65, comma 2, del c.c.i.i., ed è valevole anche per il giudizio di legittimità, sia per il tenore generale della rubrica sia perché il ricorso per cassazione è espressamente previsto e disciplinato nei precedenti commi 13 e 14 della stessa disposizione.

    Art. 270 c.c.i.i. · Art. 51 c.c.i.i. · Art. 65 c.c.i.i. · Art. 94 c.p.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 36 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di ottobre 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Gli articoli che questa norma nomina.

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