Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Art. 10 c.c.i.i. — Comunicazioni telematiche

(( Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalita' telematiche nei confronti di soggetti titolari di domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), dall'indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) ovvero dall'indice nazionale dei domicili digitali (INAD). )) (( I creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all'estero, diversi da quelli indicati al comma 1, indicano agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni. )) (( Il debitore, se persona fisica, nonche' gli amministratori o i liquidatori della societa' o dell'ente nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale, devono indicare agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni. )) (( In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico. )) Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti. Ai fini della validita' ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata e' equiparato il servizio di recapito certificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136)).

Testo vigente dal 28 settembre 2024

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Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 28 settembre 2024. 156 parole tolte, 169 parole aggiunte in 4 capoversi.

Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalita' telematiche tolto: al aggiunto: nei confronti di soggetti titolari di domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata aggiunto: delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) tolto: delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene. Gliaggiunto: , dall'indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) ovvero dall'indice nazionale dei domicili digitali (INAD). I creditori e i titolari di diritti sui beni, anche aventi sede o residenza all'estero, diversi da quelli indicati al comma 1, indicano agli organi di cui al comma 1 tolto: attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:

tolto: a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene;

tolto: b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero;

tolto: c) al debitore e al legale rappresentante aggiunto: l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni. Il debitore, se persona fisica, nonche' gli amministratori o i liquidatori della societa' o tolto: ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice. Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalita' nelle ipotesi aggiunto: dell'ente nei cui confronti e' aperta la liquidazione giudiziale, devono indicare agli organi di cui al comma 1 l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura e le eventuali variazioni. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatariotolto: . Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui e' stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2aggiunto: , tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla … del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. tolto: Le spese per l'attivazione del domicilio digitale previsto dal comma 2 sono a carico della massa aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 SETTEMBRE 2024, N. 136.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art10 · fonte del testo

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