Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Art. 271 c.c.i.i. — Concorso di procedure

Se la domanda di liquidazione controllata e' proposta dai creditori il debitore, entro la prima udienza, puo' presentare domanda di accesso a una procedura di cui al titolo IV, capo II, con la documentazione prevista dagli articoli 67, comma 2, o 76, comma 2, o chiedere un termine per presentarla. In caso di richiesta del termine il giudice lo assegna in misura non superiore a sessanta giorni, prorogabile, su istanza del debitore e in presenza di giustificati motivi, fino a ulteriori sessanta giorni. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non puo' essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e il giudice, su domanda del debitore, puo' concedere le misure previste dall'articolo 70, comma 4, o dall'articolo 78, comma 2, lettera d). Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia presentato la domanda, oppure in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al titolo IV, capo II, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2.

Testo vigente dal 28 settembre 2024

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Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 2019 al 28 settembre 2024. 57 parole tolte, 92 parole aggiunte.

Se la domanda di liquidazione controllata e' proposta dai creditori tolto: o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso aggiunto: il debitore, entro la prima udienza, puo' presentare domanda di accesso a una procedura di cui al tolto: capo II del titolo IV, il giudice concede aggiunto: titolo IV, capo II, con la documentazione prevista dagli articoli 67, comma 2, o 76, comma 2, o chiedere un termine per tolto: l'integrazione della domanda aggiunto: presentarla. In caso di richiesta del termine il giudice lo assegna in misura non superiore a sessanta giorni, prorogabile, su istanza del debitore e in presenza di giustificati motivi, fino a ulteriori sessanta giorni. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non puo' essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e tolto: la relativa domanda e' dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV aggiunto: il giudice, su domanda del debitore, puo' concedere le misure previste dall'articolo 70, comma 4, o dall'articolo 78, comma 2, lettera d). Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia tolto: integrato aggiunto: presentato la domanda, tolto: ovvero aggiunto: oppure in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al tolto: capo III del titolo IV, tolto: il giudice aggiunto: capo II, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2tolto: . Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 51 a 55.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art271 · fonte del testo

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