Art. 50 c.c. — Immissione nel possesso temporaneo dei beni

[1]Divenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volonta' dell'assente, se vi sono.

[2]Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni.

[3]I legatari, i donatari e tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente possono domandare di essere ammessi all'esercizio temporaneo di questi diritti.

[4]Coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni possono essere temporaneamente esonerati dall'adempimento di esse, salvo che si tratti delle obbligazioni alimentari previste dall'art. 434.

[5]Per ottenere l'immissione nel possesso, l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni si deve dare cauzione nella somma determinata dal tribunale; se taluno non sia in grado di darla, il tribunale puo' stabilire altre cautele, avuto riguardo alla qualita' delle persone e alla loro parentela con l'assente.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 50 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1812/2025

    25 gennaio 2025

    Qualora, a seguito di declinatoria di competenza del giudice originariamente adìto, la causa sia stata riassunta davanti al giudice indicato come competente e tale giudice, assumendo che su di essa sia competente per ragioni di materia o di territorio inderogabile il primo giudice od altro giudice, invece di elevare conflitto di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c., declini a sua volta la competenza: a) le parti possono proporre regolamento di competenza con limitazione dell'oggetto alla richiesta di dichiarare radicata la competenza davanti al giudice della riassunzione, a seguito della preclusione di ogni discussione sulla competenza per effetto del mancato esercizio del potere di conflitto; b) ove il regolamento non sia proposto ed invece il giudizio sia riassunto davanti al giudice dichiarato competente, opera la regola generale dell'art. 44 c.p.c. per cui l'incompetenza dichiarata e la competenza del detto giudice sono indiscutibili, sicché il giudice della nuova riassunzione non ha il potere di elevare conflitto di competenza ex art. 45 c.p.c., assumendo che, secondo il criterio della materia o del territorio inderogabile, la controversia è soggetta alla competenza del giudice declinante o di altro giudice, di modo che il conflitto elevato è inammissibile.

    Art. 50 c.c. · Art. 44 c.c. · Art. 45 c.c. · Art. 47 c.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 87 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art50 · fonte del testo

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