Codice civile

Art. 362 c.c. — Inventario

[1]Il tutore, nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina, deve procedere all'inventario dei beni del minore, nonostante qualsiasi dispensa.

[2]L'inventario deve essere compiuto nel termine di trenta giorni, salva al giudice tutelare la facolta' di prorogare il termine se le circostanze lo esigono.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art362 · fonte del testo

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