(Art. 46 D.P.R. n. 637/1972) Soggetti obbligati al pagamento dell'imposta 1. Gli eredi sono obbligati solidalmente al pagamento dell'imposta nell'ammontare complessivamente dovuto da loro e dai legatari. 2. Il coerede che ha accettato l'eredita' col beneficio d'inventario e' obbligato solidalmente al pagamento, a norma del comma 1, nel limite del valore della propria quota ereditaria. 3. Fino a quando l'eredita' non sia stata accettata, o non sia stata accettata da tutti i chiamati, i chiamati all'eredita', o quelli che non hanno ancora accettato, e gli altri soggetti obbligati alla dichiarazione della successione, esclusi i legatari, rispondono solidalmente dell'imposta nel limite del valore dei beni ereditari rispettivamente posseduti. Si applica l'art. 58 del testo unico sull'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'((ufficio dell'Agenzia delle entrate)) puo' chiedere la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredita' a norma dell'articolo 481 del codice civile o la nomina di un curatore dell'eredita' giacente a norma dell'art. 528 dello stesso codice. 50 5. I legatari sono obbligati al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati. 5-bis. Il regime di responsabilita' solidale di cui al presente articolo non si applica ai beneficiari di trasferimenti non soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e dell'articolo 82, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

50

Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

Testo in vigore dal 3 ottobre 2024 al 1 gennaio 2027

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 36, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 17992/2025

    2 luglio 2025

    In tema di imposta di successione, l'accettazione beneficiata dell'eredità non determina una deroga al regime dell'obbligazione tributaria di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, sotto il profilo della disciplina delle passività fiscalmente rilevanti, venendo piuttosto in rilievo al momento della riscossione dell'imposta - secondo le risultanze dell'attività liquidatoria dei beni ereditari ex artt. 495 e ss c.c. -, al fine di determinare il valore dei beni concretamente ed effettivamente pervenuti all'erede nel rispetto del limite della sua esposizione all'obbligazione tributaria, la quale, pertanto, non potrà essere fatta valere fino a quanto non sia conclusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditari, e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell'erede beneficiato.

    Art. 36 · Art. 484 c.c. · Art. 490 c.c. · Art. 495 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15743/2025

    12 giugno 2025

    In tema di imposta sulle successioni, l'ente del terzo settore, quale erede beneficiario dell'esenzione prevista dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 (confermata dall'art. 89, comma 7, del d.lgs. n. 117 del 2017 e rinnovata dall'art. 82, comma 2, dello stesso d.lgs.), non è soggetto a responsabilità solidale per l'imposta dovuta dagli altri eredi o dai legatari ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990, risultando altrimenti vanificata la ratio legis di escluderne la soggettività passiva, a qualsiasi titolo, per l'obbligazione tributaria.

    Art. 36 · Art. 3 Testo unico l'imposta sulle successioni e donazioni · Art. 82 c.t.s. · Art. 89 c.t.s.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 3 ottobre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2024 al 3 ottobre 2024. 2 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 4. L'ufficio tolto: del registro aggiunto: dell'Agenzia delle entrate puo' chiedere la fissazione di un termine per l'accettazione dell'eredita' a norma dell'articolo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139

    Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139, ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonche' alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-10-31;346~art36 · fonte del testo

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