Codice civile

Art. 483 c.c. — Impugnazione per errore

[1]L'accettazione dell'eredita' non si puo' impugnare se e' viziata da errore.

[2]Tuttavia, se si scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell'accettazione, l'erede non e' tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredita', o con pregiudizio della porzione legittima che gli e' dovuta. Se i beni ereditari non bastano a soddisfare tali legati, si riducono proporzionalmente anche i legati scritti in altri testamenti. Se alcuni legatari sono stati gia' soddisfatti per intero, contro di loro e' data azione di regresso.

[3]L'onere di provare il valore dell'eredita' incombe all'erede.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'ipotesi che venga alla luce un testamento dopo l'accettazione, l'erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell'eredità o con pregiudizio della porzione legittima a lui dovuta. Ma il progetto non risolveva a questo proposito, la questione se si devono ridurre solo i legati disposti nel testamento che è stato scoperto, oppure se si riducono anche i legati disposti nei testamenti precedenti, in guisa da stabilire parità di condizioni tra i legatari. L'equità mi ha suggerito di accogliere legislativamente questa seconda soluzione e a tal fine ho inserito nell'art. 483 una disposizione in questo senso. Del beneficio d'inventario

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 239

  • Illustrate le innovazioni di carattere fondamentale, occorre dar conto delle modificazioni particolari, escluse quelle meramente formali. Ho modificato la denominazione del registro destinato a raccogliere le accettazioni beneficiate, per il quale il progetto definitivo conservava la denominazione di registro delle rinunzie, già usata dal codice del 1865. Evidentemente questa denominazione era impropria e perciò l'ho modificata nell'altra di registro delle successioni. Questo registro, nel sistema del nuovo codice, è utilizzato per la pubblicità di atti diversi attinenti alla materia delle successioni (accettazioni beneficiate, rinunzie, cessioni di beni, nomine di curatori, accettazioni e rinunzie degli esecutori testamentari). Le norme particolari per la tenuta del registro sono dettate nelle norme di attuazione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 242

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art483 · fonte del testo

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