Art. 67 c.c.i.i. — Procedura di ristrutturazione dei debiti

Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, puo' proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalita' per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e puo' prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma. La domanda e' corredata dell'elenco:

  • a)di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
  • b)della consistenza e della composizione del patrimonio;
  • c)degli atti ((eccedenti l'ordinaria)) amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
  • d)delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • e)degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. La proposta puo' prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dal comma 4. E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorche' ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, ((dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC)). ((La proposta puo' prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali.)) E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

Testo vigente dal 28 settembre 2024

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 67 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 30412/2025

    18 novembre 2025

    L'erede che accetta con beneficio d'inventario l'eredità devolutagli da un consumatore sovraindebitato non è legittimato a proporre domanda per la ristrutturazione dei debiti del de cuius, ai sensi degli artt. 67 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in quanto da un lato egli non può agire in luogo o in sostituzione del defunto e, dall'altro, difetta nella sua persona il presupposto oggettivo del sovraindebitamento, dal momento che proprio il beneficio dell'inventario impedisce che la dedotta insostenibilità dei debiti patita dal de cuius si traduca in un'analoga condizione dell'erede.

    Art. 67 c.c.i.i. · Art. 470 c.c. · Art. 484 c.c.

    Rassegna di novembre 2025, p. 30 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 29746/2025

    11 novembre 2025

    Ai fini dell'applicazione della disciplina consumeristica, è "consumatore" solo il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento.

    Art. 67 c.c.i.i. · Art. 2 c.c.i.i.

    Rassegna di novembre 2025, p. 24 ↗

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di novembre 2025 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 13 parole tolte, 34 parole aggiunte in 2 capoversi.

c) degli atti tolto: di straordinaria aggiunto: eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

… a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, tolto: avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai aggiunto: dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCCaggiunto: . La proposta puo' prevedere, per i crediti di cui al primo periodo, una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento e sono dovuti gli interessi legali. E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art67 · fonte del testo

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