Accettazione di eredita' All'articolo 2648, terzo comma, del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La trascrizione puo' essere richiesta anche sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata con sottoscrizione autenticata contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa dall'erede o da un suo successore a titolo universale, attestante l'accettazione tacita dell'eredita' ai sensi dell'articolo 476 o l'avvenuto acquisto della qualita' di erede ai sensi dell'articolo 485».

Testo vigente dal 3 dicembre 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182~art41 · fonte del testo

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