Art. 2597 c.c. — Obbligo di contrattare nel caso di monopolio

Chi esercita un'impresa in condizione di monopolio legale ha l'obbligo di contrattare con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parita' di trattamento.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • In stretta connessione con la materia della concorrenza, si è voluto fissare un principio già contenuto in leggi speciali, e cioè l'obbligo da parte di tutte le imprese, che si trovino in condizioni di monopolio legale, di contrattare con chiunque lo richieda, osservando la parità di trattamento (art. 2597). Un tal principio si impone a difesa del consumatore come necessario temperamento della soppressione della concorrenza, tenuto conto che il regime di monopolio legale, per ragioni varie e non tutte contingenti, va estendendosi molto al di là di quei particolari settori (come i trasporti ferroviari), nei quali tradizionalmente si soleva considerare tale fenomeno. La formula legislativa è perspicua e duttile. Essa non esclude una molteplicità di tariffe in relazione a diversità oggettiva di condizioni, ma afferma la parità di tutti gli utenti nell'applicazione di esse quando ne ricorra il caso.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1046

  • La materia della concorrenza sleale ha acquistato in questi ultimi tempi una straordinaria importanza, e le controversie relative, rare ancora qualche lustro or sono, sono diventate oggi numerosissime, involgendo talora cospicui interessi. È nota la singolare condizione in cui si trovava al riguardo il nostro ordinamento. Nella mancanza di norme speciali, la giurisprudenza nostra ha lavorato per molti anni alla repressione della sleale concorrenza con l'unica arma della responsabilità extracontrattuale fondata sull'art. 1151 del codice civile del 1865. Condizione di evidente disagio, sia perchè questa norma appariva solo come una norma complementare per la difesa di un diritto che nella specie non era definito in modo positivo, sia perchè coartava la disciplina della concorrenza sleale in considerazione di una semplice funzione di risarcimento, e ne rendeva indispensabili presupposti l'elemento della colpa e quello del danno. Con la legge 29 dicembre 1927, n. 2701, che convertiva in legge - con modifiche - il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, per l'esecuzione della convenzione internazionale di Parigi, riveduta all'Aja, si dichiarò espressamente che le norme in tema di concorrenza sleale diventavano norme di diritto interno. Da allora la nostra magistratura ebbe la possibilità di trovare un più sicuro fondamento legislativo per la repressione della concorrenza sleale nell'art. 10-bis di detta convenzione. Ciò ha potuto dare all'opera della giustizia in questo campo più libero corso e più completo svolgimento, fino alla sanzione, da parte del supremo collegio, della massima che dell'azione di concorrenza sleale non sono indispensabili presupposti nè la colpa nè il danno, il che costituisce un singolare potenziamento della funzione preventiva di tale azione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1047

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2597 · fonte del testo

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