Codice della proprietà industriale

Art. 30 c.p.i. — Tutela

Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, e' vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico ((o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta)), l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonche' l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una localita' diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualita' che sono proprie dei prodotti che provengono da una localita' designata da un indicazione geografica. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attivita' economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attivita' medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.

Testo vigente dal 2 settembre 2010

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Che cosa è cambiato dal 2 settembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 2005 al 2 settembre 2010. 11 parole aggiunte.

Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, e' vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico aggiunto: o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonche' l'uso di qualsiasi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-02-10;30~art30 · fonte del testo

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