Codice civile

Art. 2600 c.c. — Risarcimento del danno

[1]Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore e' tenuto al risarcimento dei danni.

[2]In tale ipotesi puo' essere ordinata la pubblicazione della sentenza.

[3]Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2600 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1923/2025

    28 gennaio 2025

    In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto.

    Art. 2600 c.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2947 c.c. · Art. 2043 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nel nuovo codice che affronta la disciplina dell'impresa nel suo complesso e si propone la tutela del lavoro in tutte le sue manifestazioni, una regolamentazione della concorrenza sleale non poteva mancare. Il codice segue nelle sue linee generali il sistema della convenzione internazionale che ha dato buona prova, tanto più che le nostre corti hanno ormai ripetutamente precisato nella loro applicazione le forme specifiche ipotizzate dalla norma della convenzione. Il principio generale che condanna gli atti di concorrenza, in quanto non conformi alla correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda, risulta dall'art. 2598, n. 3, con un implicito riferimento agli usi delle diverse attività professionali. I numeri 1 e 2 dello stesso art. 2598 rappresentano l'esemplificazione delle forme più tipiche di concorrenza sleale, nell'ambito del principio posto dal n. 3. Come casi tipici di concorrenza sleale sono menzionati gli atti di confusione e gli atti di denigrazione. In sede di coordinamento ho preferito prevedere gli atti di imitazione servile non come ipotesi a sè stante - il che poteva indurre a ritenere che essi fossero considerati dalla legge indipendentemente dalla possibilità di confusione con i prodotti del concorrente - e ne ho inclusa la menzione nel n. 1 dell'art. 2598, che per l'appunto prevede le ipotesi di concorrenza sleale per confusione. Ciò, del resto, concorda con l'orientamento nel quale si è ormai consolidata la giurisprudenza, e risponde alla retta interpretazione del concetto di concorrenza, la quale non può aversi se non vi è possibilità di sviamento della clientela altrui. La tutela che, per questo titolo, la legge accorda è indipendente da quella ben più rigorosa, ma anche più circoscritta, che possa derivare dal brevetto, se trattasi di prodotti brevettabili: nel quale ultimo caso la protezione che la legge appresta prescinde dalla possibilità di confusione dei prodotti e si afferma come tutela dei risultati del lavoro. Per il resto la disciplina della concorrenza sleale ha potuto essere sobria, tenute presenti le disposizioni del nuovo codice di procedura civile in materia probatoria e cautelare, che soccorrono ottimamente alle esigenze particolari del processo in tema di concorrenza sleale. In particolare si è affermata la facoltà del magistrato di inibire con sentenza la continuazione dell'attività illecita, e di dettare gli opportuni provvedimenti per eliminarne gli effetti (art. 2599); si è fissato l'obbligo del risarcimento, circoscritto all'ipotesi di attività dolosa o colposa, ma si è affermata la presunzione iuris tantum di colposità; e nell'ipotesi di attività dolosa o colposa si è data al magistrato la facoltà di ordinare la pubblicazione della sentenza (art. 2600). D'indubbia importanza pratica e di particolare significato politico è infine la norma dell'art. 2601, per cui, sviluppando il principio corporativo, si dichiarano legittimate ad agire per concorrenza sleale le associazioni professionali e gli enti che rappresentano legalmente la categoria, nell'ambito della quale l'atto di sleale concorrenza è compiuto. Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1048

  • Il fenomeno dei raggruppamenti - volontari o obbligatori - di imprese, diretti a conseguire risultati economici mediante un coordinamento della loro attività, ferma restando l'autonomia giuridica delle singole imprese, costituisce uno degli aspetti più salienti della moderna economia. Dai consorzi fondiari, agrari, idrici, l'organizzazione di tipo consortile si è propagata ai settori più dinamici della economia commerciale e industriale. Le numerose leggi speciali sull'argomento hanno però piuttosto isolato che avvicinato le diverse manifestazioni del fenomeno consortile, non permettendo di ricondurre queste diverse manifestazioni a una disciplina unitaria. Anche oggi, se si considerano le multiformi esigenze economiche alle quali cercano di rispondere i raggruppamenti che vanno nella pratica e nelle leggi sotto il nome di consorzi, sarebbe per lo meno prematuro tentarne una completa unificazione legislativa.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1049

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2600 · fonte del testo

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