Codice civile

Art. 2504-bis c.c. — Effetti della fusione

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[1]La societa' che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle societa' estinte.

[2]La fusione ha effetto quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione puo' tuttavia essere stabilita una data successiva.

[3]Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501-bis, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1991 al 1 gennaio 2004

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Corte di cassazione

5 pronunce che riguardano l’art. 2504-bis c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9602/2026

    15 aprile 2026

    In tema di liquidazione giudiziale, in presenza di una compiuta operazione negoziale di fusione per incorporazione, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, il soggetto destinatario della notifica del ricorso e dell'avviso di convocazione va individuato nella società incorporata che, pur se estinta, conserva la capacità di stare in giudizio, come è ulteriormente confermato dall'art. 33, comma 2, CCII, che prevede l'obbligo per l'imprenditore, cancellato dal registro delle imprese, di mantenere attivo, per un anno decorrente dalla cancellazione, l'indirizzo del servizio di posta elettronica certificata.

    Art. 2504-bis c.c. · Art. 2504 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 32270/2025

    11 dicembre 2025

    In tema di competenza, la fusione per incorporazione della società, determinando l'assunzione, da parte della società incorporante, dei diritti e degli obblighi della società incorporata, esula dalla fattispecie di cui all'art. 23, comma 2, c.p.c., che ha riguardo all'estinzione della società con liquidazione del suo patrimonio.

    Art. 2504-bis c.c. · Art. 23 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. Trib., sent. n. 22822/2025

    7 agosto 2025

    In tema di reddito imponibile delle società, in ipotesi di scissione societaria di un'azienda speciale, a norma dell'art. 115, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, non ricorre alcuna deroga ai princìpi di neutralità e di simmetria fiscale delle fusioni e scissioni di società alla stregua degli artt. 172 e 173 del d.P.R. n. 917 del 1986, né opera una equiparazione "quoad effectum" tra scissione e conferimento; ne consegue che l'avanzo generato dall'operazione straordinaria, qualora iscritto ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 4 c.c. tra i fondi per rischi ed oneri nel passivo dello stato patrimoniale della società risultante dalla scissione e quindi effettivamente utilizzato per la copertura degli oneri e delle perdite civilistiche della società, è irrilevante sotto il profilo fiscale, non determinando alcun prelievo tributario.

    Art. 2504-bis c.c. · Art. 115 Testo unico sull'ordinamento degli enti locali · Art. 172 t.u.i.r. · Art. 173 t.u.i.r.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 15026/2025

    4 giugno 2025

    In tema di IVA, la fusione per incorporazione di una società non residente nel territorio dello Stato non è causa di estinzione del mandato di rappresentanza fiscale della società incorporata, in quanto, ai sensi dell'art. 1722, n. 4, c.c., il mandato, che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa, non si estingue per estinzione del mandante, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi. (In una controversia nella quale la ricorrente, in veste di rappresentante fiscale, aveva avanzato, in nome e per conto della incorporata, istanza di rimborso dell'eccedenza IVA, la S.C. ha affermato che la circostanza che l'istanza di rimborso non fosse stata formulata in nome e per conto della incorporante non era idonea ad inficiare il diritto al rimborso del credito IVA, atteso che, da un lato, la società incorporante subentra in tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata e, dall'altro, una tale irregolarità non è, comunque, tale da privare il soggetto passivo del diritto di ottenere il rimborso).

    Art. 2504-bis c.c. · Art. 17 d.P.R. 633/1972 · Art. 1722 c.c. · Art. 35-ter d.P.R. 633/1972

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2504bis · fonte del testo

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