Art. 2504-bis c.c. — Effetti della fusione
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[1]La societa' che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle societa' estinte.
[2]La fusione ha effetto quando e' stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione mediante incorporazione puo' tuttavia essere stabilita una data successiva.
[3]Per gli effetti ai quali si riferisce l'art. 2501-bis, numeri 5) e 6), possono essere stabilite date anche anteriori.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1991 al 1 gennaio 2004
