Codice civile

Art. 2501 c.c. — Forme di fusione

[1]La fusione di piu' societa' puo' eseguirsi mediante la costituzione di una nuova societa', o mediante l'incorporazione in una societa' di una o piu' altre.

[2]La partecipazione alla fusione non e' consentita alle societa' in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2501 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15804/2026

    22 maggio 2026

    La fusione tra società, pur configurandosi come un atto che determina l'estinzione della società incorporata e la successione della società incorporante in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla prima, resta un atto stipulato tra soggetti ancora esistenti sul piano giuridico ed è pertanto riconducibile all'ipotesi prevista dall'art. 56, comma 2, l.fall.; ne consegue che la società partecipante alla fusione, già debitrice verso l'imprenditore poi fallito, che acquisti, per effetto della fusione stipulata nell'anno anteriore al fallimento o successivamente ad esso, un credito già appartenente ad altra società partecipante alla fusione nei confronti del debitore poi fallito, non può legittimamente invocare la compensazione tra tale credito e il debito verso quest'ultimo.

    Art. 2501 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Per la disciplina della fusione di società, piuttosto che mutamenti sostanziali, sono stati adottati alcuni perfezionamenti al fine di renderla più chiara e di aderire al favore dimostrato dalla più recente legislazione verso il movimento di concentrazione industriale, pur conservando le necessarie cautele. Si sono distinte nettamente (mentre non lo erano nel codice di commercio) le due specie di fusione conosciute dalla pratica: fusione mediante costituzione di una società nuova, che si sostituisce a quelle che si fondono, e fusione per incorporazione, cioè mediante assorbimento di una società da parte di altra società che rimane in vita, la quale costituisce l'ipotesi di gran lunga più frequente (art. 2501). La differenza tra la disciplina delle due forme di fusione consiste essenzialmente in ciò che nella prima forma è la società nuova che succede nei rapporti giuridici di tutte le società che si fondono, mentre nella seconda la società incorporante succede in tutti i rapporti giuridici della società incorporata, conservando la propria individualità e con essa i propri rapporti giuridici. Non è quindi richiesta in alcun caso l'estinzione delle passività delle società che partecipano alla fusione, la quale costituirebbe un serio ostacolo all'attuazione di questa. È richiesta invece in ogni caso la deliberazione di tutte le società che partecipano alla fusione (art. 2502). Si è ritenuta pure in ogni caso necessaria l'omologazione delle deliberazioni da parte del tribunale per impedire, attraverso un controllo preventivo di legalità, il sorgere di controversie sulla regolarità del procedimento di fusione. I creditori delle società che si fondono sono tutelati, come nel sistema del codice di commercio, contro l'eventualità di un peggioramento della loro situazione, in dipendenza del concorso con nuove masse creditorie, dal diritto di opposizione. Risolvendo una questione finora dubbia, si è chiarito che tale diritto, nel caso di fusione per incorporazione, spetta anche ai creditori della società incorporante, la cui situazione potrebbe essere pregiudicata dall'assorbimento di una società oberata di debiti (art. 2503). Si è cercato però di facilitare l'esecuzione della fusione, escludendo l'opposizione, oltre che nel caso di pagamento di tutti i debiti sociali o di deposito della somma corrispondente presso un istituto di credito, anche nel caso di consenso di tutti i creditori o di quei creditori che non siano stati soddisfatti o garantiti nel modo suindicato. Si è inoltre espressamente previsto, come già ammetteva la giurisprudenza, che il tribunale possa autorizzare la fusione, nonostante l'opposizione di qualche creditore, con la prestazione di un'idonea garanzia da parte della società risultante dalla fusione. Si è così cercato di evitare che il diritto di opposizione possa diventare, come talvolta è in pratica avvenuto, arma di ricatto in mano di qualche creditore poco scrupoloso. Altra facilitazione consiste nell'abolizione del diritto di recesso nelle società per azioni e a responsabilità limitata, già grandemente ristretto dalla legislazione speciale. Questo istituto, come altrove si è detto, merita di essere conservato per i soli casi di cambiamento di oggetto o di tipo della società o di trasferimento della sede all'estero. Rimane pertanto applicabile solo quando la fusione comporta uno di questi mutamenti sostanziali dell'organizzazione sociale, non quando ne produce soltanto l'ampliamento (articoli 2437 e 2494). Altre questioni controverse sono state risolute col disporre che il bilancio da pubblicare insieme con le deliberazioni di fusione debba avere riferimento al momento delle deliberazioni stesse e non ad un tempo anteriore; e con lo stabilire che per l'effettuazione della fusione non siano sufficienti le deliberazioni delle società destinate a fondersi, ma occorra anche un atto specifico, da compiersi nelle forme prescritte per l'atto costitutivo della società che risulta dalla fusione e da iscrivere nel registro delle imprese. In tal modo si è soprattutto voluto prevenire il fenomeno patologico della cosidetta fusione di fatto (art. 2504). DELLE SOCIETÀ COSTITUITE ALL'ESTERO OD OPERANTI ALL'ESTERO.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1023

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1991 al 1 gennaio 2004. 9 parole tolte, 2 parole aggiunte in 2 capoversi.

La fusione di piu' societa' puo' eseguirsi mediante la costituzione di una tolto: societa' nuova aggiunto: nuova societa', o mediante l'incorporazione in una societa' di una o piu' altre.

La partecipazione alla fusione non e' consentita alle societa' tolto: sottoposte a procedure concorsuali ne' a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2501 · fonte del testo

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